Art. 10.
          Permesso per la ricerca e la raccolta di tartufi

   1.   Il  permesso  per  la  ricerca  e  raccolta  dei  tartufi  e'
subordinato  al  versamento  della  tassa  di  concessione  regionale
annuale.
   2. Il versamento della tassa di concessione deve avvenire entro il
30 aprile, e in ogni caso prima di esercitare le attivita' di ricerca
e raccolta, e ha valore per l'anno solare cui si riferisce.
   3. Il permesso per la ricerca e raccolta ha validita' per l'intero
territorio regionale.
   4.  Il  provvedimento  della  Giunta regionale di cui all'art. 16,
comma 1, stabilisce:
    a)  l'importo  della  tassa  di concessione prevista dal comma 1,
sulla base di criteri di economicita' e convenienza, per un ammontare
non  inferiore  a  quello  fissato  dal decreto legislativo 22 giugno
1991,   n.   230   (Approvazione  della  tariffa  delle  tasse  sulle
concessioni  regionali  ai  sensi  dell'art.  3 della legge 16 maggio
1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990,
n. 158);
    b) le modalita' di attestazione del permesso di cui al comma 1.