Art. 10. Permesso per la ricerca e la raccolta di tartufi 1. Il permesso per la ricerca e raccolta dei tartufi e' subordinato al versamento della tassa di concessione regionale annuale. 2. Il versamento della tassa di concessione deve avvenire entro il 30 aprile, e in ogni caso prima di esercitare le attivita' di ricerca e raccolta, e ha valore per l'anno solare cui si riferisce. 3. Il permesso per la ricerca e raccolta ha validita' per l'intero territorio regionale. 4. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1, stabilisce: a) l'importo della tassa di concessione prevista dal comma 1, sulla base di criteri di economicita' e convenienza, per un ammontare non inferiore a quello fissato dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158); b) le modalita' di attestazione del permesso di cui al comma 1.