Art. 11. Calendario di ricerca e raccolta 1. Il calendario di raccolta e' definito dalla Regione, sentite le province, ed e' unico per tutto il territorio regionale. 2. Al fine di tutelare i territori produttivi ed il prodotto, il calendario deve prevedere un periodo di divieto assoluto di raccolta non inferiore a quindici giorni, anche differenziato per provincia. 3. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono procedere, a fini scientifici e previa autorizzazione temporanea rilasciata dalla provincia, alla raccolta di tartufi anche fuori del periodo consentito dal calendario di cui al comma 1. 4. I soggetti di cui al comma 3 sono esonerati dal versamento della tassa prevista dall'art. 10. 5. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1, individua: a) le modalita' di concertazione con le province, ai fini della definizione del calendario previsto dal comma 1; b) i dati necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui al comma 3.