Art. 11.
                  Calendario di ricerca e raccolta

   1. Il calendario di raccolta e' definito dalla Regione, sentite le
province, ed e' unico per tutto il territorio regionale.
   2.  Al  fine di tutelare i territori produttivi ed il prodotto, il
calendario  deve prevedere un periodo di divieto assoluto di raccolta
non inferiore a quindici giorni, anche differenziato per provincia.
   3.  Gli  istituti  universitari  e  gli  enti  di  ricerca possono
procedere,  a  fini  scientifici  e  previa autorizzazione temporanea
rilasciata  dalla provincia, alla raccolta di tartufi anche fuori del
periodo consentito dal calendario di cui al comma 1.
   4.  I  soggetti  di  cui  al comma 3 sono esonerati dal versamento
della tassa prevista dall'art. 10.
   5.  Il  provvedimento  della  Giunta regionale di cui all'art. 16,
comma 1, individua:
    a)  le  modalita' di concertazione con le province, ai fini della
definizione del calendario previsto dal comma 1;
    b)  i  dati  necessari  ai  fini del rilascio dell'autorizzazione
temporanea di cui al comma 3.