Art. 12.
                    Associazioni dei raccoglitori

   1.  I raccoglitori possono costituirsi in associazioni, al fine di
contribuire  al  perseguimento  degli  obiettivi di salvaguardia e di
miglioramento   degli   ecosistemi  tartufigeni  locali  nonche'  per
l'oculata gestione delle tartufaie controllate e coltivate.
   2.  Le  associazioni  dei  raccoglitori  o cercatori, riconosciute
secondo   le   modalita'  definite  dal  provvedimento  della  Giunta
regionale  di  cui  all'art.  16,  comma 1, sono abilitate ad attuare
azioni   di  promozione,  tutela  e  valorizzazione  commerciale  del
tartufo, sostenute dalla Regione o da altri enti pubblici.