Art. 12. Associazioni dei raccoglitori 1. I raccoglitori possono costituirsi in associazioni, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e di miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali nonche' per l'oculata gestione delle tartufaie controllate e coltivate. 2. Le associazioni dei raccoglitori o cercatori, riconosciute secondo le modalita' definite dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1, sono abilitate ad attuare azioni di promozione, tutela e valorizzazione commerciale del tartufo, sostenute dalla Regione o da altri enti pubblici.