Art. 13.
                 Vigilanza e sanzioni amministrative

   1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata
agli organi ed agenti previsti dall'art. 15 della legge n. 752/1985.
   2.  Nelle  aree  protette  nazionali  e regionali, la vigilanza e'
svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
   3.  Ogni  violazione  delle norme della presente legge comporta la
confisca  del  prodotto  ed  e'  punita  con  sanzione amministrativa
pecuniaria,  ferma  restando  la  responsabilita'  penale dell'autore
della violazione ove ne ricorrano gli estremi.
   4.  Gli  agenti  che procedono alla confisca del prodotto redigono
apposito  verbale di confisca contenente le indicazioni delle specie,
il numero e il peso dei tartufi confiscati.
   5. Al trasgressore e' rilasciata copia del verbale di cui al comma
4 contestualmente al verbale di accertamento della violazione.
   6.  In considerazione della deperibilita' del prodotto, gli agenti
procedono  alla  sua vendita al maggior offerente, previa allegazione
al  rapporto  di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche  al sistema penale) di due offerte d'acquisto da acquisire
presso commercianti o ristoratori della zona.
   7.  L'importo  ricavato  dalla  vendita,  al  netto delle spese di
versamento,  e'  versato  alla tesoreria provinciale territorialmente
competente  ed  e'  restituito  all'avente diritto nel caso in cui si
accerti che la violazione non sussiste.
   8.  Per le violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta,
lavorazione,  trasformazione  e commercializzazione dei tartufi, sono
previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
    a)  ricerca  e  raccolta  in periodo di divieto o in mancanza del
tesserino  di  cui  all'art. 9 o del permesso di cui all'art. 10, nei
casi prescritti: da euro 516,00 ad euro 2.582,00;
    b)  ricerca  e  raccolta  in mancanza della sola attestazione del
permesso di cui all'art. 10: da euro 52,00 ad euro 516,00;
    c)  ricerca  e  raccolta  nelle  aree  rimboschite  prima che sia
trascorso  un  periodo  di  quindici  anni dalla messa a dimora delle
piante: da euro 258,00 ad euro 2.582,00;
    d)  ricerca  e raccolta di tartufi non maturi o avariati: da euro
258,00 ad euro 2.582,00;
    e) ricerca e raccolta di tartufi con modalita' difformi da quelle
previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16,
comma 1: da euro 52,00 ad euro 2.582,00;
    f)  ricerca  e  raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro
516,00 ad euro 2.582,00;
    g)  apposizione  o  mantenimento  di  tabelle  di  riserva  nelle
tartufaie  non  riconosciute  come  controllate  o coltivate: da euro
516,00 ad euro 5.170,00;
    h)  commercio  di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o
appartenenti  a  specie  non  ammesse  ovvero senza il rispetto delle
modalita'  prescritte  dalla  legge  n. 752/1985: da euro 2.582,00 ad
euro 5.170,00;
    i)  lavorazione  dei  tartufi  conservati  in  difformita'  delle
modalita'  prescritte dalla legge n. 752/1985: da euro 516,00 ad euro
2.582,00;
    l)   commercio   dei  tartufi  conservati  in  difformita'  delle
modalita'  prescritte dalla legge n. 752/1985, salvo che il fatto non
costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale:
da euro 516,00 ad euro 5.170,00.
   9.  Il ritardato pagamento della tassa di concessione regionale di
cui  all'art.  10  e' sanzionato secondo le disposizioni dell'art. 6,
comma  3, della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle
tasse sulle concessioni regionali).
   10. Le violazioni di cui alle lettere a), c), d), e), f) del comma
8  comportano  la  sospensione  contestuale ed il ritiro da uno a due
anni  del  tesserino  e del permesso conseguito o l'impossibilita' ad
ottenere  l'abilitazione  per il medesimo periodo nel caso in cui non
sia  stata  conseguita.  Nell'ipotesi  di  recidiva  puo' disporsi la
revoca definitiva del tesserino.
   11.  Qualora il raccoglitore incorra, in un quinquennio, in almeno
due  violazioni  sanzionate  a  norma  della  legge  n.  752/1985, il
tesserino di cui all'art. 9, comma 8, viene sospeso e temporaneamente
ritirato per il periodo di un anno.
   12.  Per  l'accertamento  delle  violazioni e l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le
norme  ed  i  principi  di  cui  al  capo  I della legge n. 689/1981.
L'autorita'  competente  a  ricevere  il  rapporto di cui all'art. 17
della  legge  n.  689/1981 e ad emettere ordinanza di ingiunzione, ai
sensi   dell'art.   18  della  stessa  legge,  e'  determinata  dalla
provincia.
   13.   I   proventi   derivanti   dall'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative  sono  introitati dalle province e sono destinati alla
realizzazione delle attivita' di cui all'art. 3, comma 1.