Art. 13. Vigilanza e sanzioni amministrative 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata agli organi ed agenti previsti dall'art. 15 della legge n. 752/1985. 2. Nelle aree protette nazionali e regionali, la vigilanza e' svolta con il coordinamento degli enti di gestione. 3. Ogni violazione delle norme della presente legge comporta la confisca del prodotto ed e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando la responsabilita' penale dell'autore della violazione ove ne ricorrano gli estremi. 4. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni delle specie, il numero e il peso dei tartufi confiscati. 5. Al trasgressore e' rilasciata copia del verbale di cui al comma 4 contestualmente al verbale di accertamento della violazione. 6. In considerazione della deperibilita' del prodotto, gli agenti procedono alla sua vendita al maggior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) di due offerte d'acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona. 7. L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, e' versato alla tesoreria provinciale territorialmente competente ed e' restituito all'avente diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste. 8. Per le violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) ricerca e raccolta in periodo di divieto o in mancanza del tesserino di cui all'art. 9 o del permesso di cui all'art. 10, nei casi prescritti: da euro 516,00 ad euro 2.582,00; b) ricerca e raccolta in mancanza della sola attestazione del permesso di cui all'art. 10: da euro 52,00 ad euro 516,00; c) ricerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di quindici anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 ad euro 2.582,00; d) ricerca e raccolta di tartufi non maturi o avariati: da euro 258,00 ad euro 2.582,00; e) ricerca e raccolta di tartufi con modalita' difformi da quelle previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1: da euro 52,00 ad euro 2.582,00; f) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 ad euro 2.582,00; g) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate: da euro 516,00 ad euro 5.170,00; h) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse ovvero senza il rispetto delle modalita' prescritte dalla legge n. 752/1985: da euro 2.582,00 ad euro 5.170,00; i) lavorazione dei tartufi conservati in difformita' delle modalita' prescritte dalla legge n. 752/1985: da euro 516,00 ad euro 2.582,00; l) commercio dei tartufi conservati in difformita' delle modalita' prescritte dalla legge n. 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da euro 516,00 ad euro 5.170,00. 9. Il ritardato pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 10 e' sanzionato secondo le disposizioni dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali). 10. Le violazioni di cui alle lettere a), c), d), e), f) del comma 8 comportano la sospensione contestuale ed il ritiro da uno a due anni del tesserino e del permesso conseguito o l'impossibilita' ad ottenere l'abilitazione per il medesimo periodo nel caso in cui non sia stata conseguita. Nell'ipotesi di recidiva puo' disporsi la revoca definitiva del tesserino. 11. Qualora il raccoglitore incorra, in un quinquennio, in almeno due violazioni sanzionate a norma della legge n. 752/1985, il tesserino di cui all'art. 9, comma 8, viene sospeso e temporaneamente ritirato per il periodo di un anno. 12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge n. 689/1981. L'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 e ad emettere ordinanza di ingiunzione, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge, e' determinata dalla provincia. 13. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitati dalle province e sono destinati alla realizzazione delle attivita' di cui all'art. 3, comma 1.