Art. 14.
       Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

   1.  Gli  atti  emanati  in  applicazione  della presente legge che
prevedono  l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato,
ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformita' a
quanto  previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto
di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.