Art. 15. Relazione al Consiglio 1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicita' biennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che illustri l'attuazione della legge soffermandosi in particolare: a) sulle modalita' di selezione degli interventi e sulle modalita' di assegnazione dei contributi e dei finanziamenti; b) sulle azioni intraprese per la valorizzazione della tartuficoltura.