Art. 15.
                       Relazione al Consiglio

   1.  Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge
e  con successiva periodicita' biennale, la Giunta regionale presenta
alla  Commissione  consiliare  competente  una relazione che illustri
l'attuazione della legge soffermandosi in particolare:
    a)   sulle  modalita'  di  selezione  degli  interventi  e  sulle
modalita' di assegnazione dei contributi e dei finanziamenti;
    b)   sulle   azioni   intraprese   per  la  valorizzazione  della
tartuficoltura.