Art. 16. Norme transitorie e finali 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta il provvedimento di attuazione della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. 2. Entro lo stesso termine, la Giunta regionale individua la data di decorrenza delle funzioni trasferite a norma dell'art. 13 e determina le modalita' di gestione del contenzioso amministrativo pendente.