Art. 16.
                     Norme transitorie e finali

   1.   La   Giunta  regionale,  sentita  la  Commissione  consiliare
competente,  adotta  il  provvedimento  di  attuazione della presente
legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
   2.  Entro lo stesso termine, la Giunta regionale individua la data
di  decorrenza  delle  funzioni  trasferite  a  norma  dell'art. 13 e
determina  le  modalita'  di  gestione del contenzioso amministrativo
pendente.