Art. 18. Norma finanziaria 1. Gli stanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4, pari a 1.180.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2008 nella misura di 730.000,00 euro nell'ambito dell'unita' previsionale di base (UPB) DAl4l5l e nella misura di 450.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DAl498l del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008. 2. Per il biennio 2009-2010, agli oneri di cui al comma 1 , in termini di competenza, si provvede con le modalita' previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 25 giugno 2008 MERCEDES BRESSO (Omissis)