Art. 18.
                          Norma finanziaria

   1.  Gli stanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'attuazione
degli  interventi  di  cui  agli  articoli 3 e 4, pari a 1.180.000,00
euro,  in  termini  di competenza e di cassa, sono iscritti e trovano
copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2008 nella misura di
730.000,00  euro  nell'ambito  dell'unita' previsionale di base (UPB)
DAl4l5l  e  nella  misura  di  450.000,00  euro  nell'ambito dell'UPB
DAl498l del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
   2.  Per  il  biennio  2009-2010, agli oneri di cui al comma 1 , in
termini   di  competenza,  si  provvede  con  le  modalita'  previste
dall'art.  8  della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento
contabile   della  Regione  Piemonte)  e  dall'art.  30  della  legge
regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
    Torino, 25 giugno 2008

                           MERCEDES BRESSO
(Omissis)