Art. 2.
                             Definizioni

   1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono:
    a)  per  tartufaia  naturale,  qualsiasi  formazione  vegetale di
origine  naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le
piante singole;
    b)  per tartufaia controllata, la tartufaia naturale sottoposta a
miglioramenti  ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di
un congruo numero di piante tartufigene;
    c)  per  tartufaia  coltivata, un impianto specializzato di nuova
realizzazione con piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure
colturali.