Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono: a) per tartufaia naturale, qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole; b) per tartufaia controllata, la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; c) per tartufaia coltivata, un impianto specializzato di nuova realizzazione con piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali.