Art. 3.
     Interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno

   1.  Per  il  perseguimento  delle  finalita' di cui all'art. 1, la
Regione realizza e finanzia:
    a) attivita' di studio, ricerca e sperimentazione applicata;
    b) iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali
e di valorizzazione dei tartufi;
    c)  attivita'  formative e di aggiornamento dei raccoglitori, dei
tecnici  degli  enti competenti, del personale addetto alla vigilanza
nonche'  corsi  di  addestramento dei cani purche' nel rispetto delle
normative sul benessere animale;
    d)  azioni  di  salvaguardia  e  di  potenziamento  di  tartufaie
naturali  di tuber magnatum pico, detto volgarmente tartufo bianco di
Alba  o  del  Piemonte, attraverso adeguati interventi colturali, con
opportuno  riguardo  degli  equilibri  naturali preesistenti, rivolte
alla  difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree
ed effettuate dalle associazioni di cui all'art. 12;
    e)    azioni    di    sviluppo,    incremento,    lavorazione   e
commercializzazione  di  produzioni  delle  specie  di  tartufo  nero
coltivabili  attraverso  il finanziamento di impianti di tartufaie in
aree  vocate,  in  terreni al momento non preposti alla produzione di
alcuna  specie  di  tartufo.  Le  piante  tartufigene inserite devono
rispondere  ai  requisiti  di  adeguata  micorrizzazione  controllata
sottoscritta dagli enti preposti al servizio di controllo morfologico
o molecolare delle radici.
   2.  La  Giunta  regionale  entro il 30 aprile approva un programma
triennale per la realizzazione degli interventi di valorizzazione del
patrimonio tartufigeno di cui al comma 1.
   3. Nel programma di cui al comma 2 sono individuati:
    a) gli interventi realizzati direttamente dalla Regione;
    b)  gli  interventi  la  cui  esecuzione da parte di enti locali,
altri   enti,   associazioni   e  consorzi  puo'  essere  oggetto  di
contributo, le relative priorita' e le risorse finanziarie;
    c)  i  contenuti  dei  bandi  e  le  modalita'  di approvazione e
finanziamento  degli  interventi  di  cui alla lettera b), nonche' le
misure dei contributi massimi erogabili.