Art. 3. Interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione realizza e finanzia: a) attivita' di studio, ricerca e sperimentazione applicata; b) iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione dei tartufi; c) attivita' formative e di aggiornamento dei raccoglitori, dei tecnici degli enti competenti, del personale addetto alla vigilanza nonche' corsi di addestramento dei cani purche' nel rispetto delle normative sul benessere animale; d) azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie naturali di tuber magnatum pico, detto volgarmente tartufo bianco di Alba o del Piemonte, attraverso adeguati interventi colturali, con opportuno riguardo degli equilibri naturali preesistenti, rivolte alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree ed effettuate dalle associazioni di cui all'art. 12; e) azioni di sviluppo, incremento, lavorazione e commercializzazione di produzioni delle specie di tartufo nero coltivabili attraverso il finanziamento di impianti di tartufaie in aree vocate, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo. Le piante tartufigene inserite devono rispondere ai requisiti di adeguata micorrizzazione controllata sottoscritta dagli enti preposti al servizio di controllo morfologico o molecolare delle radici. 2. La Giunta regionale entro il 30 aprile approva un programma triennale per la realizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio tartufigeno di cui al comma 1. 3. Nel programma di cui al comma 2 sono individuati: a) gli interventi realizzati direttamente dalla Regione; b) gli interventi la cui esecuzione da parte di enti locali, altri enti, associazioni e consorzi puo' essere oggetto di contributo, le relative priorita' e le risorse finanziarie; c) i contenuti dei bandi e le modalita' di approvazione e finanziamento degli interventi di cui alla lettera b), nonche' le misure dei contributi massimi erogabili.