Art. 4. Indennita' per la conservazione del patrimonio tartufigeno 1.Per il perseguimento delle finalita' previste, in particolare, dall'art. 1, comma 2, la Regione concede un'indennita' ai proprietari o possessori di terreni su cui sono radicate piante arboree di riconosciuta capacita' tartufigena per ogni soggetto arboreo che si impegnino a conservare, secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno ove lo stesso e' radicato. 2. La stessa indennita' e' concessa, alle condizioni di cui al comma 1, alle associazioni di raccoglitori che conducano, titolo di proprieta' o affitto, terreni su cui sono radicate piante arboree di riconosciuta capacita' tartufigena. 3. L'identificazione delle piante tartufigene e' demandata alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui all'art. 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) e successive modifiche ed integrazioni. 4. Nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1, sono indicati: a) l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacita' tartufigena; b) le modalita' per la concessione dell'indennita'; c) i contenuti tecnici del piano di coltura e conservazione di cui al comma 1 e le procedure di controllo del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione dello stesso.