Art. 4.
     Indennita' per la conservazione del patrimonio tartufigeno

   1.Per  il  perseguimento delle finalita' previste, in particolare,
dall'art. 1, comma 2, la Regione concede un'indennita' ai proprietari
o  possessori  di  terreni  su  cui  sono  radicate piante arboree di
riconosciuta  capacita'  tartufigena per ogni soggetto arboreo che si
impegnino  a  conservare,  secondo  uno  specifico piano di coltura e
conservazione,  permettendo  nel  contempo  la  libera  raccolta  dei
tartufi sul terreno ove lo stesso e' radicato.
   2.  La  stessa  indennita'  e' concessa, alle condizioni di cui al
comma  1,  alle associazioni di raccoglitori che conducano, titolo di
proprieta'  o affitto, terreni su cui sono radicate piante arboree di
riconosciuta capacita' tartufigena.
   3.  L'identificazione  delle  piante tartufigene e' demandata alla
Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui
all'art.  8  della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi
regionali in materia di agricoltura e foreste) e successive modifiche
ed integrazioni.
   4.  Nel  provvedimento  della Giunta regionale di cui all'art. 16,
comma 1, sono indicati:
    a)  l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo
di riconosciuta capacita' tartufigena;
    b) le modalita' per la concessione dell'indennita';
    c)  i  contenuti  tecnici del piano di coltura e conservazione di
cui al comma 1 e le procedure di controllo del rispetto degli impegni
assunti con la sottoscrizione dello stesso.