Art. 6. Disciplina della raccolta 1. La ricerca e la raccolta dei tartufi e' libera nei boschi e nei terreni non coltivati, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 752/1985. 2. Nelle tartufaie controllate o coltivate delimitate dalle tabelle previste dall'art. 3, comma secondo, della legge n. 752/1985, il diritto di ricerca e raccolta e' riservato al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonche', per i terreni condotti in forma associata, ai soci delle associazioni che conducono la tartufaia ed ai loro familiari. 3. Le tabelle di cui all'art. 3, comma secondo, della legge n. 752/1985 non possono essere apposte da privati negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprieta' demaniale, anche se al confine dei terreni condotti. 4. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1 individua: a) le prescrizioni tecniche cui attenersi per lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle tartufaie esistenti e per la costituzione di nuove tartufaie, secondo le finalita' di cui all'art. 1; b) le caratteristiche delle tabelle di cui all'art. 3, comma secondo, della legge n. 752/1985 e le modalita' per la loro apposizione; c) la superficie territoriale massima di aree da destinare a tartufaia controllata, contemperando i diritti dei proprietari con quelli dei liberi raccoglitori.