Art. 6.
                      Disciplina della raccolta

   1. La ricerca e la raccolta dei tartufi e' libera nei boschi e nei
terreni non coltivati, nel rispetto delle disposizioni della legge n.
752/1985.
   2.  Nelle  tartufaie  controllate  o  coltivate  delimitate  dalle
tabelle previste dall'art. 3, comma secondo, della legge n. 752/1985,
il  diritto  di  ricerca  e  raccolta  e'  riservato al proprietario,
all'usufruttuario  ed  al  coltivatore  del  fondo,  ai  membri delle
rispettive  famiglie,  ai  lavoratori da loro dipendenti regolarmente
assunti  per  la  coltivazione  del  fondo,  nonche',  per  i terreni
condotti in forma associata, ai soci delle associazioni che conducono
la tartufaia ed ai loro familiari.
   3.  Le  tabelle  di  cui all'art. 3, comma secondo, della legge n.
752/1985 non possono essere apposte da privati negli alvei, nel piano
e  nelle  scarpe  degli  argini  dei  fiumi, torrenti, rivi, scolatoi
pubblici  di  proprieta'  demaniale,  anche se al confine dei terreni
condotti.
   4.  Il  provvedimento  della  Giunta regionale di cui all'art. 16,
comma 1 individua:
    a)  le  prescrizioni  tecniche  cui  attenersi per lo svolgimento
delle  operazioni di miglioramento delle tartufaie esistenti e per la
costituzione di nuove tartufaie, secondo le finalita' di cui all'art.
1;
    b)  le  caratteristiche  delle  tabelle  di cui all'art. 3, comma
secondo,  della  legge  n.  752/1985  e  le  modalita'  per  la  loro
apposizione;
    c)  la  superficie  territoriale  massima  di aree da destinare a
tartufaia  controllata,  contemperando  i diritti dei proprietari con
quelli dei liberi raccoglitori.