Art. 7.
                 Modalita' di ricerca e di raccolta

   1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da
non  arrecare  danno  alle  tartufaie,  secondo  quanto  disposto dal
provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1.
   2.  La  ricerca  e  la  raccolta dei tartufi sono consentite anche
durante le ore notturne.
   3.  E'  vietata  la raccolta di tartufi immaturi e nei periodi non
consentiti dal calendario previsto dall'art. 11.
   4.  La  raccolta giornaliera individuale complessiva e' consentita
entro  il  limite  massimo  di  due  chilogrammi.  Tale limite non si
applica ai soggetti indicati dall'art. 6, comma 2.