Art. 7. Modalita' di ricerca e di raccolta 1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie, secondo quanto disposto dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1. 2. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite anche durante le ore notturne. 3. E' vietata la raccolta di tartufi immaturi e nei periodi non consentiti dal calendario previsto dall'art. 11. 4. La raccolta giornaliera individuale complessiva e' consentita entro il limite massimo di due chilogrammi. Tale limite non si applica ai soggetti indicati dall'art. 6, comma 2.