Art. 8.
                         Consorzi volontari

   1.  A  norma  dell'art.  4  della legge n. 752/1985, i titolari di
aziende  agricole  e  forestali  o  coloro  che a qualsiasi titolo le
conducono  possono  costituire, con atto pubblico, consorzi volontari
per  la  difesa  del  tartufo o per l'impianto di nuove tartufaie, al
fine  di salvaguardare ed incentivare la raccolta e la produzione dei
tartufi e di preservare l'ambiente idoneo alla tartuficoltura.