Art. 8. Consorzi volontari 1. A norma dell'art. 4 della legge n. 752/1985, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire, con atto pubblico, consorzi volontari per la difesa del tartufo o per l'impianto di nuove tartufaie, al fine di salvaguardare ed incentivare la raccolta e la produzione dei tartufi e di preservare l'ambiente idoneo alla tartuficoltura.