Art. 9.
        Abilitazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi

   1.  Per  praticare  la  raccolta del tartufo, il raccoglitore deve
sottoporsi  ad  un  esame  per l'accertamento della propria idoneita'
presso   la   provincia   competente   per  territorio  di  residenza
anagrafica.
   2.  L'esame  di  idoneita' e' inteso ad accertare nel candidato la
conoscenza  delle  specie  e  varieta'  di  tartufo,  degli  elementi
basilari  di  biologia  ed  ecologia degli stessi, delle modalita' di
ricerca,  raccolta  e  commercializzazione  previste  dalle  norme in
vigore, nonche' di nozioni generali di micologia e selvicoltura.
   3.   L'esame  previsto  al  comma  2  e'  svolto  da  commissioni,
costituite   dalle   province  territorialmente  competenti,  le  cui
modalita'  di  funzionamento  sono  definite  nel provvedimento della
Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1.
   4. Le commissioni previste dal comma 3 sono composte:
    a) da un funzionario designato dalla Regione;
    b) da un funzionario designato dalla provincia;
    c)  da  un  esperto  designato dall'associazione dei raccoglitori
piu'  rappresentativa  a  livello  provinciale  costituita  con  atto
notarile  e  comprendente  almeno  cinquanta  soci;  in  mancanza  di
un'associazione  avente tali requisiti, la designazione e' effettuata
dall'unione regionale delle associazioni di raccoglitori piemontesi.
   5.  La  partecipazione  ai  lavori  delle  commissioni e' a titolo
gratuito.
   6.   Gli  aspiranti  raccoglitori  che  non  superano  l'esame  di
idoneita'  di  cui  al  comma 1 possono chiedere di ripetere la prova
stessa trascorsi tre mesi.
   7.  Sono  esentati  dall'esame  di  idoneita'  di cui al comma 1 i
raccoglitori  di  tartufi  sui fondi di loro proprieta' o comunque da
essi  condotti  nonche'  coloro  che sono gia' muniti di abilitazione
rilasciata da altre amministrazioni regionali o provinciali.
   8.  L'abilitazione conseguente al superamento dell'esame di cui al
comma  2  e'  documentata  da un tesserino rilasciato dalla provincia
competente.  L'attestazione  di  abilitazione  ha  valore su tutto il
territorio  nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma sesto, della legge
n. 752/1985.
   9. Il tesserino e' valido dieci anni e puo' essere rinnovato senza
ulteriori esami.
   10.  L'eta' minima per conseguire l'abilitazione alla raccolta dei
tartufi   e'   stabilita  in  anni  quattordici.  I  minori  di  anni
quattordici   possono   praticare   la   ricerca  e  la  raccolta  se
accompagnati da persona abilitata.
   11. Le province raccolgono i dati relativi ai soggetti abilitati e
ne curano l'aggiornamento e la comunicazione alla Regione.
   12.  Il  provvedimento  della Giunta regionale di cui all'art. 16,
comma 1, definisce:
    a)  le  caratteristiche  del  tesserino previsto dal comma 8 e le
modalita' e i casi di rilascio di eventuali duplicati;
    b)  le  tipologie  dei  dati  di  cui  al  comma 11 e le relative
modalita' di aggiornamento e comunicazione.