Art. 9. Abilitazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi 1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della propria idoneita' presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica. 2. L'esame di idoneita' e' inteso ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varieta' di tartufo, degli elementi basilari di biologia ed ecologia degli stessi, delle modalita' di ricerca, raccolta e commercializzazione previste dalle norme in vigore, nonche' di nozioni generali di micologia e selvicoltura. 3. L'esame previsto al comma 2 e' svolto da commissioni, costituite dalle province territorialmente competenti, le cui modalita' di funzionamento sono definite nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1. 4. Le commissioni previste dal comma 3 sono composte: a) da un funzionario designato dalla Regione; b) da un funzionario designato dalla provincia; c) da un esperto designato dall'associazione dei raccoglitori piu' rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di un'associazione avente tali requisiti, la designazione e' effettuata dall'unione regionale delle associazioni di raccoglitori piemontesi. 5. La partecipazione ai lavori delle commissioni e' a titolo gratuito. 6. Gli aspiranti raccoglitori che non superano l'esame di idoneita' di cui al comma 1 possono chiedere di ripetere la prova stessa trascorsi tre mesi. 7. Sono esentati dall'esame di idoneita' di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprieta' o comunque da essi condotti nonche' coloro che sono gia' muniti di abilitazione rilasciata da altre amministrazioni regionali o provinciali. 8. L'abilitazione conseguente al superamento dell'esame di cui al comma 2 e' documentata da un tesserino rilasciato dalla provincia competente. L'attestazione di abilitazione ha valore su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma sesto, della legge n. 752/1985. 9. Il tesserino e' valido dieci anni e puo' essere rinnovato senza ulteriori esami. 10. L'eta' minima per conseguire l'abilitazione alla raccolta dei tartufi e' stabilita in anni quattordici. I minori di anni quattordici possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata. 11. Le province raccolgono i dati relativi ai soggetti abilitati e ne curano l'aggiornamento e la comunicazione alla Regione. 12. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1, definisce: a) le caratteristiche del tesserino previsto dal comma 8 e le modalita' e i casi di rilascio di eventuali duplicati; b) le tipologie dei dati di cui al comma 11 e le relative modalita' di aggiornamento e comunicazione.