Art. 10. Programma di finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte 1. La Giunta regionale, tenuto conto della normativa comunitaria, e' autorizzata ad erogare alle province, sulla base dei rispettivi fabbisogni, un finanziamento per contributi in conto capitale a favore dei soggetti interessati dalle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte.