Art. 10.
Programma  di  finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo
                    rurale 2000-2006 del Piemonte

   1.  La Giunta regionale, tenuto conto della normativa comunitaria,
e'  autorizzata  ad  erogare alle province, sulla base dei rispettivi
fabbisogni,  un  finanziamento  per  contributi  in  conto capitale a
favore  dei  soggetti  interessati  dalle  misure  A e P del piano di
sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte.