Art. 11. Programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione 1. La Regione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), attua un programma di aiuti in regime de minimis alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione in attivita' non agricole, conformi alle disposizioni della misura 3 1 1 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte. 2. Beneficiano dell'aiuto le imprese agricole con sede operativa nei territori classificati come poli urbani (area A) dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte e che sono escluse dall'applicazione della misura 311 del programma stesso. Per l'accesso all'aiuto valgono tutte le disposizioni, i parametri, i criteri, i requisiti ed i vincoli adottati per l'accesso ai finanziamenti della misura 311, salvo quanto riguarda la zonizzazione di applicazione. 3. L'aiuto viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale; l'importo massimo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima azienda agricola, equivalente sovvenzione lorda, non supera i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; per la determinazione dell'ammontare massimo di 200.000,00 euro sono prese in considerazione tutte le categorie di aiuto pubblico qualificate come aiuti de minimis, indipendentemente dalla forma di corresponsione e dall'obiettivo. 4. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri, i parametri, le priorita', le condizioni e le procedure attuative del programma, tenuto conto delle funzioni attribuite con la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).