Art. 12. Deroga ai termini per i programmi annuali di attuazione di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 1. In deroga a quanto stabilito all'art. 4, comma 2 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37) per l'anno 2008, dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i distretti dei vini possono predisporre un programma annuale di durata di mesi dodici, conforme agli stessi criteri del piano di distretto 2005-2007. 2. I termini dei programmi annuali di attuazione per l'anno 2008, di cui all' art. 5 della legge regionale n. 20/1999, sono cosi' modificati: a) al comma 1 i Consigli di distretto approvano il programma annuale 2008 entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui alla lettera b); b) al comma 2 le domande relative ai progetti da finanziare sono presentate ai Consigli di distretto entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1; c) al comma 3 la Regione dispone il cofinanziamento dei programmi annuali 2008 entro sessanta giorni dal termine di cui alla lettera a) di presentazione dei programmi stessi.