Art. 12.
Deroga  ai  termini per i programmi annuali di attuazione di cui alla
                legge regionale 9 agosto 1999, n. 20

   1.  In  deroga  a quanto stabilito all'art. 4, comma 2 della legge
regionale  9  agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e
delle  strade  del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale
12  maggio  1980,  n.  37)  per  l'anno  2008,  dal trentesimo giorno
successivo  all'entrata  in  vigore della presente legge, i distretti
dei  vini  possono predisporre un programma annuale di durata di mesi
dodici,   conforme   agli  stessi  criteri  del  piano  di  distretto
2005-2007.
   2.  I termini dei programmi annuali di attuazione per l'anno 2008,
di  cui  all'  art.  5  della  legge regionale n. 20/1999, sono cosi'
modificati:
    a)  al  comma  1  i  Consigli di distretto approvano il programma
annuale 2008 entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle
domande di cui alla lettera b);
    b)  al comma 2 le domande relative ai progetti da finanziare sono
presentate  ai Consigli di distretto entro sessanta giorni dalla data
di cui al comma 1;
    c) al comma 3 la Regione dispone il cofinanziamento dei programmi
annuali 2008 entro sessanta giorni dal termine di cui alla lettera a)
di presentazione dei programmi stessi.