Art. 13. Disposizioni finanziarie 1. All'onere di cui all'art. 1, previsto in euro 1.500.000,00 per l'anno finanziario 2008, si fa fronte con le disponibilita' dell'UPB DAl1012 del bilancio di previsione per l'anno 2008. 2. All'onere di cui all'art. 9, previsto in euro 500.000,00, si fa fronte per l'anno finanziario 2008 e per gli anni successivi fino al 2010 con le disponibilita' dell'UPB DAl1081 del bilancio di previsione per l'anno 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010. 3. Per gli interventi previsti agli articoli 10 e 11, gli stanziamenti pari rispettivamente a euro 2.000.000,00 ed 1.000.000,00 per l'anno finanziario 2008 e per il biennio 2009-2010, sono iscritti nell'ambito dell'UPB DAl1032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010, unita' che assicura la necessaria copertura finanziaria. Alla copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 11 per il triennio 2010-2013 si provvede con le modalita' previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 25 giugno 2008 MERCEDES BRESSO (Omissis)