Art. 13.
                      Disposizioni finanziarie

   1.  All'onere di cui all'art. 1, previsto in euro 1.500.000,00 per
l'anno  finanziario 2008, si fa fronte con le disponibilita' dell'UPB
DAl1012 del bilancio di previsione per l'anno 2008.
   2. All'onere di cui all'art. 9, previsto in euro 500.000,00, si fa
fronte  per l'anno finanziario 2008 e per gli anni successivi fino al
2010   con   le  disponibilita'  dell'UPB  DAl1081  del  bilancio  di
previsione per l'anno 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.
   3.  Per  gli  interventi  previsti  agli  articoli  10  e  11, gli
stanziamenti pari rispettivamente a euro 2.000.000,00 ed 1.000.000,00
per l'anno finanziario 2008 e per il biennio 2009-2010, sono iscritti
nell'ambito  dell'UPB  DAl1032  del bilancio di previsione per l'anno
finanziario  2008  e  del  bilancio pluriennale 2008-2010, unita' che
assicura   la   necessaria   copertura  finanziaria.  Alla  copertura
finanziaria  della spesa di cui all'art. 11 per il triennio 2010-2013
si  provvede  con  le  modalita'  previste  dall'art.  8  della legge
regionale  11  aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione
Piemonte)  e  dall'art.  30  della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2
(Legge finanziaria per l'anno 2003).
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
    Torino, 25 giugno 2008

                           MERCEDES BRESSO
(Omissis)