Art. 2.
       Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37

   1.  La lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 29
dicembre  2006,  n.  37 (Norme per la gestione della fauna acquatica,
degli   ambienti   acquatici   e  regolamentazione  della  pesca)  e'
sostituita dalla seguente:
    «a)  con  strutture  periferiche  ed  iscritti  in almeno quattro
province della Regione Piemonte; ».
   2.  Dopo  il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 37/2006,
e' inserito il seguente:
    «1-bis.  Le  organizzazioni  di cui al comma 1 , lettera a) hanno
l'obbligo  di  prevedere  nel proprio statuto finalita' inerenti allo
svolgimento di attivita' ed iniziative nel campo della pesca sportiva
e devono, altresi', possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
     a)  essere iscritte nel registro nazionale delle associazioni di
promozione  sociale  ai  sensi  del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, di attuazione della
legge  7  dicembre  2000,  n.  383  (Disciplina delle associazioni di
promozione sociale);
     b)  essere riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI).».