Art. 2. Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e' sostituita dalla seguente: «a) con strutture periferiche ed iscritti in almeno quattro province della Regione Piemonte; ». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 37/2006, e' inserito il seguente: «1-bis. Le organizzazioni di cui al comma 1 , lettera a) hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalita' inerenti allo svolgimento di attivita' ed iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresi', possedere almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, di attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale); b) essere riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).».