Art. 3. Modifica dell'art. 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), e' sostituito dal seguente: «3. Il consorzio presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta. Di tale relazione viene data informazione alle Commissioni consiliari competenti per materia.».