Art. 3.
  Modifica dell'art. 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11

   1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n.
11  (Costituzione  del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il
recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed
industrie alimentari), e' sostituito dal seguente:
    «3.  Il  consorzio presenta annualmente alla Giunta regionale una
relazione   sull'attivita'  svolta.  Di  tale  relazione  viene  data
informazione alle Commissioni consiliari competenti per materia.».