Art. 4. Modifiche dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2001 1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2001 e' sostituito dal seguente: «3. La Regione, nel rispetto degli aiuti di stato nel settore agricolo, concede le seguenti agevolazioni a favore del consorzio: a) un contributo annuo, da definirsi nei bilanci di previsione, a parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 7; b) un contributo annuo per la copertura del premio di assicurazione di cui all'art. 4, comma 1 , lettera b) per le garanzie assicurative conformi al piano assicurativo nazionale istituito dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1 , comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38); c) un contributo annuo per la copertura del premio di assicurazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), per ulteriori garanzie assicurative rispetto a quelle di cui alla lettera b).». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2001 e' inserito il seguente: «3-bis. Il contributo annuo di cui al comma 3, lettera b) non si sovrappone all'aiuto statale erogato tramite il fondo di solidarieta' nazionale disciplinato dal d.lgs. n. 102/2004.».