Art. 4.
       Modifiche dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2001

   1.  Il  comma  3  dell'art.  5 della legge regionale n. 11/2001 e'
sostituito dal seguente:
    «3.  La  Regione,  nel  rispetto degli aiuti di stato nel settore
agricolo, concede le seguenti agevolazioni a favore del consorzio:
     a)  un contributo annuo, da definirsi nei bilanci di previsione,
a  parziale  copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli
animali  morti, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione
della Giunta regionale di cui all'art. 7;
     b)   un   contributo  annuo  per  la  copertura  del  premio  di
assicurazione di cui all'art. 4, comma 1 , lettera b) per le garanzie
assicurative  conformi  al piano assicurativo nazionale istituito dal
decreto  legislativo  29  marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a
sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma  dell'art. 1 , comma 2,
lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38);
     c)   un   contributo  annuo  per  la  copertura  del  premio  di
assicurazione  di  cui all'art. 4, comma 1, lettera b), per ulteriori
garanzie assicurative rispetto a quelle di cui alla lettera b).».
   2. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2001 e'
inserito il seguente:
    «3-bis.  Il contributo annuo di cui al comma 3, lettera b) non si
sovrappone all'aiuto statale erogato tramite il fondo di solidarieta'
nazionale disciplinato dal d.lgs. n. 102/2004.».