Art. 5.
Sostituzione  dell'art.  2 della legge regionale 20 novembre 2002, n.
                                 29

   1.  L'art.  2  della  legge  regionale  20  novembre  2002,  n. 29
(Istituto  per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte)
e' sostituito dal seguente:
    «Art.  2  (Costituzione  dell'Istituto).  -  1. L'Istituto e' una
societa' a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione
regionale,  che  opera  a  favore  della  Regione  e degli altri enti
costituenti o partecipanti.
   2.  La  Regione ha facolta' di acquisire l'intero capitale sociale
dell'Istituto.
   3.  L'Istituto  e'  costituito  in  consorzio  o  in  altra  forma
societaria  prevista e disciplinata dal codice civile e si dota di un
apposito statuto.».