Art. 5. Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 1. L'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte) e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Costituzione dell'Istituto). - 1. L'Istituto e' una societa' a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti. 2. La Regione ha facolta' di acquisire l'intero capitale sociale dell'Istituto. 3. L'Istituto e' costituito in consorzio o in altra forma societaria prevista e disciplinata dal codice civile e si dota di un apposito statuto.».