Art. 6. Modifiche dell'art. 3 della legge regionale n. 29/2002 1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/2002 sono inseriti i seguenti commi: «3-bis. I rapporti tra l'Istituto e i soci, per lo svolgimento di attivita' affidate al medesimo, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalita' e regole di gestione e controllo. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformita' allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale. 3-ter. L'Istituto, per lo svolgimento della propria attivita', in attuazione degli indirizzi regionali, ha facolta' di partecipare al capitale di imprese pubbliche orientate alla promozione dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualita'. 3-quater. L'Istituto ha facolta' di associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.».