Art. 6.
       Modifiche dell'art. 3 della legge regionale n. 29/2002

   1.  Dopo  il  comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/2002
sono inseriti i seguenti commi:
    «3-bis. I rapporti tra l'Istituto e i soci, per lo svolgimento di
attivita'   affidate  al  medesimo,  sono  disciplinati  da  apposite
convenzioni  che  ne  definiscono  finalita'  e  regole di gestione e
controllo.  Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione
sono stipulate in conformita' allo schema di contratto tipo approvato
dalla Giunta regionale.
    3-ter. L'Istituto, per lo svolgimento della propria attivita', in
attuazione  degli  indirizzi regionali, ha facolta' di partecipare al
capitale  di imprese pubbliche orientate alla promozione dei prodotti
agroalimentari piemontesi di qualita'.
    3-quater. L'Istituto ha facolta' di associarsi a enti, istituti e
organismi  che  abbiano  scopi  analoghi  o  affini  al proprio e che
operino nei settori di interesse regionale.».