Art. 9.
Aiuti  per l'avviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione
e  commercializzazione  delle  produzioni  agricole  di  qualita' del
                              Piemonte

   1.  La  Regione,  ai sensi degli articoli 41 , 47 e 48 della legge
regionale  n. 63/1978, per incentivare la costituzione e l'avviamento
di  consorzi  per la promozione, valorizzazione e commercializzazione
delle  produzioni  agricole  di  qualita' del Piemonte, finanzia loro
programmi  di  assistenza tecnica. La durata massima dei programmi e'
triennale.
   2.  In  attuazione  del comma 1, la Giunta regionale con specifico
provvedimento:
    a) definisce le cara
    t
teristiche  ed  i  requisiti dei consorzi per ottenere l'accesso agli
aiuti previsti;
    b) definisce ed identifica le produzioni di qualita';
    c)  stabilisce  un  piano  di iniziative finanziabili e indica le
attivita' e le modalita' attuative delle stesse.
   3.  Il  finanziamento  dei  programmi  e'  attuato  attraverso  la
concessione  di  contributi  decrescenti  sulla  spesa ammessa annua,
secondo  le  seguenti  percentuali: 75 per cento per il primo anno di
attivita',  50  per  cento  per il secondo anno e 25 per cento per il
terzo anno.