Art. 9. Aiuti per l'avviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualita' del Piemonte 1. La Regione, ai sensi degli articoli 41 , 47 e 48 della legge regionale n. 63/1978, per incentivare la costituzione e l'avviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualita' del Piemonte, finanzia loro programmi di assistenza tecnica. La durata massima dei programmi e' triennale. 2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale con specifico provvedimento: a) definisce le cara t teristiche ed i requisiti dei consorzi per ottenere l'accesso agli aiuti previsti; b) definisce ed identifica le produzioni di qualita'; c) stabilisce un piano di iniziative finanziabili e indica le attivita' e le modalita' attuative delle stesse. 3. Il finanziamento dei programmi e' attuato attraverso la concessione di contributi decrescenti sulla spesa ammessa annua, secondo le seguenti percentuali: 75 per cento per il primo anno di attivita', 50 per cento per il secondo anno e 25 per cento per il terzo anno.