Art. 2.

                       Variazioni di bilancio



   1.  Al  bilancio di previsione approvato con la legge regionale 31
dicembre  2007, n. 48, sono apportate le modifiche in soli termini di
cassa riportate nel «Prospetto A» allegato alla presente legge.
   2.  Al  bilancio di previsione approvato con la legge regionale 31
dicembre  2007,  n.  48,  sono  apportate  le modifiche riportate nel
«Prospetto B» allegato alla presente legge.
   3.  Al  bilancio di previsione approvato con la legge regionale 31
dicembre  2007,  n.  48,  sono  apportate  le modifiche in termini di
competenza e cassa riportate nel «Prospetto C» allegato alla presente
legge.