Art. 2. Variazioni di bilancio 1. Al bilancio di previsione approvato con la legge regionale 31 dicembre 2007, n. 48, sono apportate le modifiche in soli termini di cassa riportate nel «Prospetto A» allegato alla presente legge. 2. Al bilancio di previsione approvato con la legge regionale 31 dicembre 2007, n. 48, sono apportate le modifiche riportate nel «Prospetto B» allegato alla presente legge. 3. Al bilancio di previsione approvato con la legge regionale 31 dicembre 2007, n. 48, sono apportate le modifiche in termini di competenza e cassa riportate nel «Prospetto C» allegato alla presente legge.