Art. 3. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 112/1 del 23 luglio 2008, ha approvato la presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Pescara, 29 luglio 2008 (Omissis)