Art. 3.

                          Entrata in vigore



   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Abruzzo.
   Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 112/1 del
23 luglio 2008, ha approvato la presente legge.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
    Pescara, 29 luglio 2008
(Omissis)