ALLEGATO 2.
Modifiche  al  regolamento di esecuzione dell'art. 6, comma 70, della
   legge  regionale  20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio
   2007  e  del  bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi
   dell'art.   18  della  legge  regionale  16  aprile  1999,  n.  7)
   concernente   i   criteri   e  le  modalita'  per  la  concessione
   dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali
   avversita'  atmosferiche  non  coperti  da assicurazione subiti da
   micro  e  piccole  imprese  del  Friuli-Venezia  Giulia di tutti i
   settori  economici,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
   Regione 18 dicembre 2007, n. 0419/Pres.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
   1.  Il presente regolamento disciplina le modifiche al regolamento
di  esecuzione dell'art. 6, comma 70, della legge regionale 20 agosto
2007,   n.   22  (Assestamento  del  bilancio  2007  e  del  bilancio
pluriennale  per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge
regionale  16 aprile 1999, n. 7) concernente i criteri e le modalita'
per   la   concessione   dell'incentivo  per  il  ristoro  dei  danni
conseguenti  ad  eccezionali  avversita'  atmosferiche non coperti da
assicurazione  subiti  da  micro e piccole imprese del Friuli-Venezia
Giulia  di  tutti  i  settori  economici,  emanato  con  decreto  del
Presidente  della  Regione  18  dicembre 2007, n. 0419/Pres., al fine
dell'adeguamento  alla  normativa  comunitaria in materia di aiuti di
stato  nel settore della produzione di prodotti agricoli prevista dal
regolamento (CE) n. 1535/2007 della commissione del 20 dicembre 2007,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti  de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli,
pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale dell'Unione europea serie L n.
337 del 21 dicembre 2007.
                               Art. 2.
Modifiche  all'art.  9  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                              0419/2007
   1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione
n.  0419/2007  le  parole: «1860/2004 della Commissione del 6 ottobre
2004,  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
CE  agli  aiuti  de  minimis nel settore dell'agricoltura, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea serie L n. 325 del 28
ottobre   2004  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1535/2007  della
Commissione  del  20  dicembre  2007, relativo all'applicazione degli
articoli  87  e  88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore
della  produzione  dei  prodotti  agricoli, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea serie L n. 337 del 21 dicembre 2007».
   2. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione
n. 0419/2007 le parole: «1860/2004, l'importo complessivo degli aiuti
de  minimis  concessi  ad  una medesima impresa non puo' superare nel
triennio i 3.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1535/2007,
l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima
impresa non supera 7.500,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali».
                               Art. 3.
                          Norma transitoria
   1.  Il  presente  regolamento  si applica ai procedimenti in corso
alla  data  di entrata in vigore del presente regolamento per i quali
non e' stato adottato il provvedimento di concessione.
                               Art. 4.
                          Entrata in vigore
   1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Tondo