ALLEGATO 2. Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 6, comma 70, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) concernente i criteri e le modalita' per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversita' atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2007, n. 0419/Pres. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina le modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 6, comma 70, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) concernente i criteri e le modalita' per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversita' atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2007, n. 0419/Pres., al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato nel settore della produzione di prodotti agricoli prevista dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 337 del 21 dicembre 2007. Art. 2. Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0419/2007 1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0419/2007 le parole: «1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore dell'agricoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 325 del 28 ottobre 2004 sono sostituite dalle seguenti: «1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 337 del 21 dicembre 2007». 2. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0419/2007 le parole: «1860/2004, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non puo' superare nel triennio i 3.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1535/2007, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non supera 7.500,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali». Art. 3. Norma transitoria 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali non e' stato adottato il provvedimento di concessione. Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Tondo