(Provincia di Bolzano)
(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                Adige n. 31/I-II del 29 luglio 2008)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
     Sistema educativo provinciale di istruzione e di formazione

   1.  Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione e'
finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della singola persona
e allo sviluppo di atteggiamenti democratici e di competenze sociali,
che permettono la partecipazione alla convivenza civile. Cio' avviene
nel  rispetto  dei  ritmi  dell'eta'  evolutiva,  delle  differenze e
dell'identita'  di  ciascuna  e  ciascuno,  anche  nel  quadro  della
cooperazione  tra  scuola  e  genitori  e  in  armonia con i principi
sanciti  dalla  Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla
Convenzione   internazionale   sui   diritti   dell'infanzia,   dalla
Costituzione e dallo Statuto di autonomia.
   2.  A  tal  fine la Provincia adotta - nel rispetto dell'autonomia
delle   scuole   dell'infanzia  e  delle  istituzioni  scolastiche  -
politiche dell'educazione indirizzate:
    a)   allo   sviluppo   culturale,   sociale  ed  economico  della
popolazione;
    b)  alla  realizzazione  di  assetti  sociali che garantiscano la
convivenza   tra  i  gruppi  linguistici,  nella  salvaguardia  delle
rispettive peculiarita' e tradizioni;
    c)  alla  diffusione  e  al  rafforzamento  del  pensiero e della
cultura europea fondata su radici cristiane;
    d) alla conoscenza della storia locale, promuovendo le conoscenze
delle  alunne e degli alunni sullo sviluppo storico della provincia e
sulle culture e tradizioni locali.
   3.  Per  favorire  il  successo scolastico e formativo di ciascuna
persona la Provincia indirizza i propri interventi alla realizzazione
di  azioni  che  garantiscano  il diritto all'accesso a tutti i gradi
dell'istruzione,   alle   pari  opportunita'  formative,  all'aumento
qualitativo    e   quantitativo   dei   livelli   di   istruzione   e
all'apprendimento per tutto l'arco della vita. Questi interventi sono
finalizzati,  inoltre,  all'orientamento  e all'inserimento nel mondo
del lavoro nonche' allo sviluppo di competenze atte a fronteggiare il
cambiamento e ad orientarsi in un mondo sempre piu' complesso.
   4.  Il  sistema  educativo  provinciale di istruzione e formazione
assicura  a  tutti  il  diritto  all'istruzione  e alla formazione, a
partire dalla scuola dell'infanzia, e l'esercizio del relativo dovere
per  almeno  dodici  anni  o  comunque  fino  al conseguimento di una
qualifica  di  durata  almeno triennale entro il diciottesimo anno di
eta'.
   5.  Il  sistema provinciale di istruzione e formazione si articola
nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola
primaria  e la scuola secondaria di primo grado e in un secondo ciclo
che  comprende  le  scuole  secondarie  di  secondo grado a carattere
statale  e  quelle  della formazione professionale provinciale. Fanno
anche  parte  del  sistema  provinciale di istruzione e formazione le
scuole di musica istituite dagli istituti di educazione musicale.
   6.  Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si realizza
anche   nelle   scuole   dell'infanzia   e   nelle  scuole  paritarie
riconosciute dalla Provincia.
   7.  Sono  fatte salve le vigenti disposizioni relative all'obbligo
di  istruzione  e al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione,
che  possono  essere assolti sia nelle scuole a carattere statale che
nelle scuole della formazione professionale provinciale.
   8.  La  fruizione  dell'offerta  di  istruzione  e  di  formazione
costituisce  per  tutti,  ivi compresi i minori stranieri presenti in
provincia  di  Bolzano,  oltre  che  un diritto soggettivo, un dovere
sociale. Attraverso adeguati interventi e' garantita l'integrazione e
l'inclusione  nel  sistema  educativo  provinciale  di  istruzione  e
formazione  delle  bambine  e dei bambini nonche' dei giovani e delle
giovani in situazione di handicap.
   9.    All'attuazione    dell'obbligo    dell'istruzione    e   del
diritto-dovere  di istruzione e formazione concorrono le alunne e gli
alunni,  le  loro  famiglie,  le scuole dell'infanzia, le istituzioni
scolastiche  e  formative,  le  imprese  che  assumono  i giovani con
contratto    di    apprendistato   nonche'   altre   istituzioni   ed
organizzazioni  formative.  Le  scuole dell'infanzia e le istituzioni
scolastiche   in   tale   contesto   curano  in  particolar  modo  la
collaborazione con le scuole di musica dell'istituto per l'educazione
musicale.
   10.  La  crescita  e  la  valorizzazione  della persona umana e lo
sviluppo  delle competenze per la convivenza civile sono favorite nel
sistema  educativo  provinciale di istruzione e formazione attraverso
la realizzazione di percorsi formativi rispondenti alle attitudini di
ciascuno  e  ciascuna,  le  quali  sono  sviluppate in modo mirato, e
finalizzati al pieno successo formativo.
   11.  La  Giunta  provinciale  definisce  i  diritti e doveri delle
alunne   e   degli  alunni  nello  statuto  degli  studenti  e  delle
studentesse    e   fornisce   indicazioni   per   interventi   mirati
all'orientamento, alla prevenzione ed al recupero degli abbandoni, al
fine   di   assicurare  la  piena  realizzazione  del  diritto-dovere
all'istruzione ed alla formazione.
   12. I circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche
promuovono  nell'ambito  della loro autonomia l'individualizzazione e
la  personalizzazione  dell'apprendimento delle bambine e dei bambini
nonche'   delle  alunne  e  degli  alunni,  quali  attori  primari  e
destinatari  del  sistema  educativo  provinciale  di  istruzione.  I
circoli   di   scuola  dell'infanzia  e  le  istituzioni  scolastiche
definiscono   il   curricolo   per   realizzare   percorsi  formativi
rispondenti  alle  attitudini  e  ai  bisogni  formativi  di ciascuna
bambina  e  di  ciascun  bambino nonche' di ciascuna alunna e ciascun
alunno,    utilizzando    idonei    strumenti   di   consulenza   per
l'apprendimento e per l'orientamento nonche' di documentazione.