(Provincia di Bolzano) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 29 luglio 2008) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Sistema educativo provinciale di istruzione e di formazione 1. Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione e' finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della singola persona e allo sviluppo di atteggiamenti democratici e di competenze sociali, che permettono la partecipazione alla convivenza civile. Cio' avviene nel rispetto dei ritmi dell'eta' evolutiva, delle differenze e dell'identita' di ciascuna e ciascuno, anche nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori e in armonia con i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia. 2. A tal fine la Provincia adotta - nel rispetto dell'autonomia delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche - politiche dell'educazione indirizzate: a) allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione; b) alla realizzazione di assetti sociali che garantiscano la convivenza tra i gruppi linguistici, nella salvaguardia delle rispettive peculiarita' e tradizioni; c) alla diffusione e al rafforzamento del pensiero e della cultura europea fondata su radici cristiane; d) alla conoscenza della storia locale, promuovendo le conoscenze delle alunne e degli alunni sullo sviluppo storico della provincia e sulle culture e tradizioni locali. 3. Per favorire il successo scolastico e formativo di ciascuna persona la Provincia indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che garantiscano il diritto all'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, alle pari opportunita' formative, all'aumento qualitativo e quantitativo dei livelli di istruzione e all'apprendimento per tutto l'arco della vita. Questi interventi sono finalizzati, inoltre, all'orientamento e all'inserimento nel mondo del lavoro nonche' allo sviluppo di competenze atte a fronteggiare il cambiamento e ad orientarsi in un mondo sempre piu' complesso. 4. Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, a partire dalla scuola dell'infanzia, e l'esercizio del relativo dovere per almeno dodici anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. 5. Il sistema provinciale di istruzione e formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e in un secondo ciclo che comprende le scuole secondarie di secondo grado a carattere statale e quelle della formazione professionale provinciale. Fanno anche parte del sistema provinciale di istruzione e formazione le scuole di musica istituite dagli istituti di educazione musicale. 6. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si realizza anche nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole paritarie riconosciute dalla Provincia. 7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni relative all'obbligo di istruzione e al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che possono essere assolti sia nelle scuole a carattere statale che nelle scuole della formazione professionale provinciale. 8. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione costituisce per tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti in provincia di Bolzano, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale. Attraverso adeguati interventi e' garantita l'integrazione e l'inclusione nel sistema educativo provinciale di istruzione e formazione delle bambine e dei bambini nonche' dei giovani e delle giovani in situazione di handicap. 9. All'attuazione dell'obbligo dell'istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione concorrono le alunne e gli alunni, le loro famiglie, le scuole dell'infanzia, le istituzioni scolastiche e formative, le imprese che assumono i giovani con contratto di apprendistato nonche' altre istituzioni ed organizzazioni formative. Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche in tale contesto curano in particolar modo la collaborazione con le scuole di musica dell'istituto per l'educazione musicale. 10. La crescita e la valorizzazione della persona umana e lo sviluppo delle competenze per la convivenza civile sono favorite nel sistema educativo provinciale di istruzione e formazione attraverso la realizzazione di percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e ciascuna, le quali sono sviluppate in modo mirato, e finalizzati al pieno successo formativo. 11. La Giunta provinciale definisce i diritti e doveri delle alunne e degli alunni nello statuto degli studenti e delle studentesse e fornisce indicazioni per interventi mirati all'orientamento, alla prevenzione ed al recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione. 12. I circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche promuovono nell'ambito della loro autonomia l'individualizzazione e la personalizzazione dell'apprendimento delle bambine e dei bambini nonche' delle alunne e degli alunni, quali attori primari e destinatari del sistema educativo provinciale di istruzione. I circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche definiscono il curricolo per realizzare percorsi formativi rispondenti alle attitudini e ai bisogni formativi di ciascuna bambina e di ciascun bambino nonche' di ciascuna alunna e ciascun alunno, utilizzando idonei strumenti di consulenza per l'apprendimento e per l'orientamento nonche' di documentazione.