Art. 11.
                Iscrizione alla scuola dell'infanzia

   1.  Alla  scuola dell'infanzia possono essere iscritti i bambini e
le  bambine che compiono i tre anni di eta' entro il mese di febbraio
dell'anno scolastico di riferimento.
   2.  La  Giunta  provinciale  stabilisce  i requisiti per l'accesso
anticipato  alla scuola dell'infanzia delle bambine e dei bambini che
compiono  i  tre  anni  di  eta'  entro  il  mese di aprile dell'anno
scolastico di riferimento.
   3.  Avuto  riguardo  a standards pedagogici di qualita', la Giunta
provinciale   promuove   l'istituzione  di  sezioni-ponte  di  scuole
dell'infanzia  riservate  alle  bambine e ai bambini di eta' compresa
tra i ventiquattro e i trentasei mesi.