Art. 11. Iscrizione alla scuola dell'infanzia 1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni di eta' entro il mese di febbraio dell'anno scolastico di riferimento. 2. La Giunta provinciale stabilisce i requisiti per l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di eta' entro il mese di aprile dell'anno scolastico di riferimento. 3. Avuto riguardo a standards pedagogici di qualita', la Giunta provinciale promuove l'istituzione di sezioni-ponte di scuole dell'infanzia riservate alle bambine e ai bambini di eta' compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.