Art. 14. Finalita' del primo ciclo di istruzione 1. Il primo ciclo di istruzione prosegue il percorso educativo iniziato dalla famiglia e dalla scuola dell'infanzia, promuove lo sviluppo della personalita' delle alunne e degli alunni e crea le condizioni per un apprendimento globale, interdisciplinare e dialogico. Esso accoglie e valorizza le potenzialita' e le differenze individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilita', e considera un valore la pluralita'. Esso ha il fine di sviluppare la costruzione del se' e le capacita' relazionali e crea i presupposti per un apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Il primo ciclo di istruzione promuove attivamente il dialogo con le famiglie attraverso regolari incontri di scambio e collaborazione. Nell'ambito della propria autonomia persegue le proprie finalita' educative, attua gli obiettivi previsti dalle indicazioni provinciali e realizza la continuita' educativa con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo di istruzione. 2. La scuola primaria promuove, attraverso un approccio globale, l'apprendimento delle diverse forme espressive ed introduce alle tecniche culturali. Essa crea i presupposti per un confronto con i diversi ambiti di apprendimento, per sviluppare le competenze di base e la comprensione del mondo. Inoltre favorisce esperienze sociali per rafforzare le competenze della convivenza civile. 3. Fermi restando i principi di cui al comma 2, nelle scuole delle localita' ladine l'insegnamento viene impartito nel quadro dell'ordinamento previsto dall'art. 19, comma 2, dello Statuto di autonomia e dalle norme collegate. 4. La scuola secondaria di primo grado promuove, attraverso le discipline di studio e l'insegnamento interdisciplinare, l'ampliamento delle conoscenze, abilita', capacita' e attitudini e rafforza la competenza di orientamento delle alunne e degli alunni per una pianificazione della propria vita. Essa organizza, in raccordo con le istituzioni scolastiche del secondo ciclo e i competenti uffici provinciali, iniziative di orientamento per il secondo ciclo e azioni formative volte al superamento dell'esame di Stato. 5. Data la particolare situazione linguistica in provincia di Bolzano, il primo ciclo di istruzione assicura lo studio della madrelingua tedesca o italiana, della seconda lingua nonche' l'apprendimento di nozioni fondamentali della lingua inglese. Al fine di migliorare le conoscenze plurilingui delle alunne e degli alunni, le scuole possono avviare progetti innovativi di insegnamento delle lingue nel rispetto dell'art. 19 dello Statuto di autonomia e con le indicazioni della Giunta provinciale. Nelle scuole delle localita' ladine vengono rafforzate e approfondite, nel quadro delle disposizioni dell'ordinamento paritetico, le competenze nelle lingue ladino, tedesco, italiano e le nozioni fondamentali nella lingua inglese.