Art. 15.
      Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli

   1.  Nel  rispetto  della  liberta' di insegnamento, dell'autonomia
didattica  ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui alla
legge  provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e delle identita' culturali
delle  scuole  dei  tre  gruppi  linguistici, la Giunta provinciale -
sentito  il  Consiglio scolastico provinciale - approva distintamente
per  le  scuole dei tre gruppi linguistici le indicazioni provinciali
per la definizione dei curricoli relativi alla scuola primaria e alla
scuola  secondaria  di  primo  grado.  Tali  indicazioni  provinciali
definiscono:
    a)  l'articolazione  del  primo  ciclo  di  istruzione in periodi
annuali, biennali o triennali;
    b)  gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi
specifici  di  apprendimento, relativi alle competenze delle alunne e
degli alunni;
    c)   l'orario   delle   lezioni   nelle  scuole  dei  tre  gruppi
linguistici,  compreso  il monte ore annuale delle singole discipline
ed attivita' per la quota obbligatoria di base e il monte ore annuale
minimo per la quota riservata all'istituzione scolastica;
    d)  i  criteri  generali  qualitativi per offrire possibilita' di
scelta alle alunne e agli alunni;
    e)   i   limiti   di   flessibilita'   temporale  per  realizzare
compensazioni   fra   le   discipline  ed  attivita'  nell'orario  di
insegnamento   obbligatorio,   nonche'  per  l'adozione  di  percorsi
didattici innovativi nell'insegnamento delle lingue.
   2.  Le  deliberazioni  della  Giunta provinciale di cui al comma 1
sono  trasmesse  al  Ministero  della  pubblica  istruzione  ai sensi
dell'art.  9  del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1983, n. 89, e successive modifiche.
   3.  Il  piano dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche
autonome  prevede un curricolo articolato e flessibile, tenendo conto
delle  indicazioni provinciali. A tal fine le istituzioni scolastiche
determinano  il  curricolo  obbligatorio  per le alunne e gli alunni,
preordinato  al  raggiungimento  degli obiettivi formativi generali e
all'acquisizione   delle   competenze   fondamentali,  integrando  le
discipline  e le attivita' obbligatorie fondamentali con discipline e
attivita' liberamente scelte dalle istituzioni scolastiche stesse.
   4.  L'articolazione  e  la  flessibilita'  del  curricolo  possono
esplicitarsi  anche  attraverso la costituzione di gruppi di alunne e
alunni  provenienti  da  classi  diverse,  per realizzare i necessari
approfondimenti   dell'insegnamento   curricolare   obbligatorio,  il
recupero    dei    ritardi    nell'apprendimento    e   lo   sviluppo
dell'eccellenza,  come  pure  attraverso la possibilita' di scelta da
parte  degli  stessi alunne e alunni, volta all'individualizzazione e
alla personalizzazione del processo formativo.
   5.  Le  indicazioni  provinciali possono prevedere, in aggiunta al
curricolo   obbligatorio   dell'istituzione   scolastica,  una  quota
facoltativa  opzionale,  finalizzata  a  soddisfare gli interessi, le
inclinazioni   e   i   bisogni   delle  alunne  e  degli  alunni,  in
considerazione delle esigenze particolari del relativo contesto.
   6.    Nell'ambito   delle   risorse   disponibili,   l'ampliamento
dell'offerta   formativa   e'   preordinato  al  perseguimento  delle
finalita'  di cui all'art. 10 della legge provinciale 29 giugno 2000,
n.   12.   L'ampliamento   dell'offerta  formativa  non  puo'  essere
sostitutivo dell'orario di insegnamento obbligatorio.