Art. 16. Orario delle lezioni 1. Nella scuola primaria il monte ore annuale minimo delle lezioni dell'orario di insegnamento obbligatorio e' di 850 ore nella prima classe e di 918 ore in tutte le altre classi. 2. Nella scuola secondaria di primo grado il monte ore annuale minimo delle lezioni dell'orario di insegnamento obbligatorio e' di 960 ore in tutte le classi. 3. L'orario delle lezioni delle alunne e degli alunni di cui ai commi 1 e 2 costituisce una prestazione essenziale minima garantita per legge e puo' essere aumentata dalle indicazioni provinciali nonche', nei limiti delle risorse disponibili, anche dalle istituzioni scolastiche autonome. Si articola sulla base del calendario scolastico vigente e non e' comprensivo dell'intervallo della pausa, determinato dall'istituzione scolastica nell'ambito della propria autonomia. 4. Le classi strutturate a tempo pieno nella scuola primaria comprendono un monte ore annuale di insegnamento di 1360 ore complessive; le classi strutturate a tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado comprendono un monte ore annuale di insegnamento fino a 1360 ore complessive. I relativi orari includono il tempo dedicato alla mensa, alle pause e all'interscuola. La Giunta provinciale definisce criteri per l'attivazione del tempo pieno e, per le classi strutturate a tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, l'orario minimo, tenendo conto dell'organico complessivo del personale docente determinato dalla Provincia.