Art. 17.
        Organizzazione delle attivita' educative e didattiche

   1. L'organizzazione delle attivita' educative e didattiche rientra
nell'autonomia e nella responsabilita' delle istituzioni scolastiche,
nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e del dirigente
scolastico o della dirigente scolastica.
   2.  Ai  fini  della  realizzazione  dei  curricoli delle scuole le
istituzioni    scolastiche   organizzano,   nell'ambito   del   piano
dell'offerta  formativa,  le attivita' e gli insegnamenti della quota
riservata  alle  istituzioni  scolastiche  e  della  eventuale  quota
facoltativa opzionale, coerenti con il profilo educativo della scuola
nonche',  nella scuola secondaria di primo grado, con la prosecuzione
degli studi nel secondo ciclo. La scelta delle attivita' opzionali e'
seguita dal personale docente e prevede anche il coinvolgimento delle
famiglie.  La  frequenza di queste attivita' e' gratuita. Le alunne e
gli  alunni  sono  tenuti  alla  frequenza  delle  attivita'  e degli
insegnamenti prescelti. Al fine di ampliare l'offerta, le istituzioni
scolastiche  possono,  nella  loro  autonomia,  organizzarsi anche in
rete.
   3.  Le  istituzioni  scolastiche  realizzano  i  propri  curricoli
secondo  i  principi della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e
nel  rispetto  delle  indicazioni  provinciali,  con  una definizione
dell'orario  complessivo  delle lezioni che garantisca un'equilibrata
ripartizione    dell'offerta    formativa   tendente   a   promuovere
l'individualizzazione  e la personalizzazione degli apprendimenti. Le
istituzioni   scolastiche   favoriscono   la   partecipazione   e  la
riflessione  delle alunne e degli alunni e, nell'ambito della propria
autonomia  didattica ed organizzativa, assicurano alla singola alunna
e   al   singolo   alunno   una   consulenza   individualizzata   per
l'apprendimento e per l'orientamento nonche' una documentazione delle
conoscenze  e competenze. Il collegio dei docenti definisce criteri e
misure  per l'attuazione concreta della consulenza nell'apprendimento
e per la documentazione dello sviluppo nell'apprendimento.
   4. Al fine di garantire l'unitarieta' dell'insegnamento, i docenti
del   consiglio   di  classe  operano  e  svolgono  le  attivita'  di
programmazione  collegialmente  e sono contitolari della classe. Essi
contribuiscono a creare un progetto didattico integrato. Nella scuola
primaria  i  singoli  docenti insegnano di norma piu' discipline e in
piu'  classi,  anche  collegialmente  e  in  forma  modulare,  e sono
utilizzati possibilmente in un unico plesso.
   5. Per le alunne e gli alunni in situazione di handicap sono fatti
salvi  gli interventi mirati all'integrazione ed inclusione, previsti
dalla   legge  provinciale  30  giugno  1983,  n.  20,  e  successive
modifiche.