Art. 18.
       Riconoscimento di attivita' formative extrascolastiche

   1.  Le  scuole di musica istituite dagli istituti per l'educazione
musicale  costituiscono  istituzioni  formative del sistema educativo
provinciale di istruzione e formazione.
   2.  Fatte  salve  le  disposizioni  di cui all'art. 21 della legge
provinciale   14  dicembre  1998,  n.  12,  e  successive  modifiche,
l'istituzione  scolastica  autonoma  puo'  determinare criteri per le
forme  di  collaborazione  con  le scuole di musica dell'istituto per
l'educazione  musicale. A tal fine tiene conto del contesto culturale
e sociale.
   3.  In  aggiunta  alle attivita' della quota facoltativa opzionale
della   scuola,   le  alunne  e  gli  alunni  sulla  base  del  piano
dell'offerta  formativa possono scegliere l'insegnamento delle scuole
di musica provinciali.
   4.  L'istituzione scolastica autonoma puo' riconoscere, sulla base
del  proprio piano dell'offerta formativa, attivita' extrascolastiche
per la quota facoltativa opzionale. La Giunta provinciale determina i
rispettivi criteri generali di qualita'.