Art. 18. Riconoscimento di attivita' formative extrascolastiche 1. Le scuole di musica istituite dagli istituti per l'educazione musicale costituiscono istituzioni formative del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione. 2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 21 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, l'istituzione scolastica autonoma puo' determinare criteri per le forme di collaborazione con le scuole di musica dell'istituto per l'educazione musicale. A tal fine tiene conto del contesto culturale e sociale. 3. In aggiunta alle attivita' della quota facoltativa opzionale della scuola, le alunne e gli alunni sulla base del piano dell'offerta formativa possono scegliere l'insegnamento delle scuole di musica provinciali. 4. L'istituzione scolastica autonoma puo' riconoscere, sulla base del proprio piano dell'offerta formativa, attivita' extrascolastiche per la quota facoltativa opzionale. La Giunta provinciale determina i rispettivi criteri generali di qualita'.