Art. 19.
                  Valutazione nella scuola primaria

   1.  La  valutazione di tutti gli apprendimenti e del comportamento
delle   alunne   e  degli  alunni  nonche'  la  certificazione  delle
competenze  acquisite  sono  affidate  collegialmente al consiglio di
classe,  nel  rispetto  dei  criteri  generali  definiti dalla Giunta
provinciale.    Il    personale   docente   della   quota   riservata
all'istituzione   scolastica  e  della  eventuale  quota  facoltativa
opzionale  partecipa  alla  valutazione  delle  alunne e degli alunni
secondo i criteri e le modalita' definiti dal collegio dei docenti ai
sensi dell'art. 6 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.
   2.  Le  decisioni relative all'ammissione alla classe successiva o
al   periodo   didattico   successivo  tengono  conto  delle  vigenti
disposizioni  in  materia  e  dei  criteri  determinati  dalla Giunta
provinciale.
   3.  Le  alunne  e  gli  alunni  provenienti  da  scuola  privata o
familiare  sono  ammessi  a  sostenere  esami  di  idoneita'  per  la
frequenza  delle  classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione
di  esami e' unica. Per le candidate ed i candidati assenti per gravi
e  comprovati  motivi  sono  ammesse  prove  suppletive,  che  devono
concludersi  prima  dell'inizio  delle  lezioni  dell'anno scolastico
successivo.