Art. 2. Finalita' della scuola dell'infanzia 1. La scuola dell'infanzia concorre all'educazione integrale delle bambine e dei bambini, partendo dai loro bisogni e promuovendo il loro sviluppo affettivo, cognitivo, sociale, etico e religioso; ne promuove le potenzialita' di relazione, autonomia, creativita' e apprendimento ed assicura loro adeguate opportunita' educative. Nel rispetto della primaria responsabilita' educativa dei genitori, la scuola dell'infanzia contribuisce alla realizzazione e diffusione di una cultura dell'infanzia in armonia con il contesto locale. Nella sua autonomia e nell'adempimento del suo compito pedagogico nonche' nel rispetto della liberta' di insegnamento del personale, essa persegue le finalita' e realizza gli obiettivi definiti nelle indicazioni provinciali nonche' la continuita' educativa con il complesso dei servizi alla prima infanzia e con la scuola primaria. 2. La frequenza della scuola dell'infanzia costituisce un diritto dei singoli bambini e bambine. A tal fine l'offerta educativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia sono assicurate a tutte le bambine e a tutti i bambini. La frequenza della scuola dell'infanzia e' facoltativa. 3. L'integrazione e l'inclusione delle bambine e dei bambini in situazione di svantaggio o di handicap costituisce una finalita' precipua della scuola dell'infanzia, al cui perseguimento concorre tutto il personale assegnato alla singola scuola dell'infanzia. A tal fine trovano applicazione anche nei confronti della scuola dell'infanzia le disposizioni della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche. 4. La scuola dell'infanzia ricerca attivamente il dialogo con le famiglie attraverso regolari incontri di scambio e collaborazione. La scuola dell'infanzia cura la personalizzazione e l'individualizzazione delle attivita' educative nonche' la documentazione relativa al processo educativo e al percorso di apprendimento individuale delle bambine e dei bambini, in collaborazione con le famiglie.