Art. 20.
Valutazione nella scuola secondaria di primo grado, scrutini ed esami

   1.   Ai   fini   della  validita'  dell'anno  scolastico,  per  la
valutazione  degli alunni e delle alunne e' richiesta la frequenza di
almeno  tre  quarti dell'orario annuale personalizzato, che comprende
le   attivita'   e   gli  insegnamenti  dell'orario  di  insegnamento
obbligatorio e della quota facoltativa opzionale. In casi eccezionali
le  istituzioni  scolastiche possono autonomamente stabilire motivate
deroghe al suddetto limite.
   2.  La  valutazione  degli apprendimenti e del comportamento delle
alunne  e degli alunni e la certificazione delle competenze acquisite
sono affidate collegialmente al consiglio di classe, nel rispetto dei
criteri  generali definiti dalla Giunta provinciale. Sulla base degli
esiti   della   valutazione  periodica,  le  istituzioni  scolastiche
predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari
al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. Il personale docente
della  quota  riservata  all'istituzione  scolastica e dell'eventuale
quota facoltativa opzionale partecipa alla valutazione delle alunne e
degli  alunni  secondo i criteri e le modalita' definiti dal collegio
dei  docenti  ai  sensi dell'art. 6 della legge provinciale 29 giugno
2000, n. 12.
   3.  Le  decisioni relative all'ammissione alla classe successiva o
al  periodo  didattico  successivo nonche' all'esame di Stato tengono
conto  dei  principi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia e dei
criteri determinati dalla Giunta provinciale.
   4. Sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del primo
ciclo  di  istruzione  e in relazione alle discipline di insegnamento
della  terza  classe della scuola secondaria di primo grado, le prove
dell'esame di Stato sono proposte e gestite ai sensi dell'art. 11 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e
successive modifiche.
   5.  Alle  classi  seconda  e  terza  si  accede anche per esame di
idoneita',  al  quale  sono  ammessi  le  candidate  privatiste  e  i
candidati  privatisti  che  abbiano  compiuto o compiano, entro il 30
aprile   dell'anno   scolastico   di   riferimento,   rispettivamente
l'undicesimo o il dodicesimo anno di eta' e che siano in possesso del
titolo  di  ammissione  alla  prima classe della scuola secondaria di
primo   grado,  nonche'  le  candidate  e  i  candidati  che  abbiano
conseguito il predetto titolo rispettivamente da almeno un anno o due
anni.
   6. All'esame di Stato sono ammessi anche le candidate privatiste e
i  candidati  privatisti  che  abbiano  compiuto,  entro il 30 aprile
dell'anno  scolastico  di  riferimento, il tredicesimo anno di eta' e
che  siano  in  possesso  del  titolo di ammissione alla prima classe
della  scuola  secondaria  di  primo  grado.  Sono  inoltre ammessi i
candidati e le candidate che abbiano conseguito il predetto titolo da
almeno  un  triennio nonche' le candidate e i candidati che nell'anno
in corso compiano diciannove anni di eta'.