Art. 21.
Rimborso  di  spese  per l'acquisto di attrezzature informatiche e di
                              software

   1.   Per   promuovere   le  attivita'  di  sviluppo  nella  scuola
dell'infanzia  e  nelle  scuole  provinciali  di  musica,  la  Giunta
provinciale  e'  autorizzata  a  concedere  rimborsi una tantum nella
misura  massima del 40 per cento delle spese effettuate dal personale
pedagogico  delle  scuole dell'infanzia e dal personale docente delle
scuole  di  musica  per l'acquisto di attrezzature informatiche e del
relativo  software; la misura massima per tale agevolazione economica
non  puo'  superare comunque 300,00 euro. Le domande per i contributi
vanno  presentate  entro  tre  anni  dall'approvazione dei criteri da
parte della Giunta provinciale.