Art. 22.
Modifiche  della  legge  provinciale  29  giugno 2000, n. 12, recante
                      «Autonomia delle scuole»

   1.  La  parte  introduttiva  del  comma  1 dell'art. 5 della legge
provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e' cosi' sostituita:
   «1.  La  Provincia  definisce,  sentito  il  Consiglio  scolastico
provinciale,  ai  sensi  dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica  10  febbraio  1983,  n. 89, e successive modifiche, per i
diversi tipi e indirizzi di studio:».
   2. Il comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale 29 giugno 2000,
n. 12, e' cosi' sostituito:
   «2.  Ogni  comitato  e'  formato da esperti qualificati ed esperte
qualificate  nel  campo  della formazione e della valutazione, di cui
almeno  un  terzo e' scelto al di fuori del settore scolastico, degli
istituti  pedagogici  provinciali e dell'amministrazione provinciale.
Il numero dei componenti non puo' essere superiore a dieci.».
   3.  Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 29 giugno 2000,
n. 12, e' cosi' sostituito:
   «2.   La  Giunta  provinciale,  sentito  il  Consiglio  scolastico
provinciale,  individua  i  requisiti dimensionali per l'attribuzione
della   personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  alle  istituzioni
scolastiche  nonche' le deroghe dimensionali necessarie per garantire
anche  agli  alunni  e  alle  alunne  in  situazioni territoriali con
particolari  difficolta'  geografiche  o con particolari peculiarita'
linguistiche   la  fruizione  del  diritto  allo  studio.  La  Giunta
provinciale   determina   anche   le  dimensioni  minime  dei  plessi
scolastici e delle sezioni staccate delle scuole di ogni grado.».