Art. 22. Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante «Autonomia delle scuole» 1. La parte introduttiva del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e' cosi' sostituita: «1. La Provincia definisce, sentito il Consiglio scolastico provinciale, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, per i diversi tipi e indirizzi di studio:». 2. Il comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e' cosi' sostituito: «2. Ogni comitato e' formato da esperti qualificati ed esperte qualificate nel campo della formazione e della valutazione, di cui almeno un terzo e' scelto al di fuori del settore scolastico, degli istituti pedagogici provinciali e dell'amministrazione provinciale. Il numero dei componenti non puo' essere superiore a dieci.». 3. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e' cosi' sostituito: «2. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale, individua i requisiti dimensionali per l'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche nonche' le deroghe dimensionali necessarie per garantire anche agli alunni e alle alunne in situazioni territoriali con particolari difficolta' geografiche o con particolari peculiarita' linguistiche la fruizione del diritto allo studio. La Giunta provinciale determina anche le dimensioni minime dei plessi scolastici e delle sezioni staccate delle scuole di ogni grado.».