Art. 23. Modifica della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, recante «Organi collegiali delle istituzioni scolastiche» 1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e' cosi' sostituito: «3. Il consiglio di istituto determina i contributi a carico delle alunne e degli alunni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale per le relative tipologie e per il relativo ammontare massimo.».