Art. 23.
Modifica  della  legge  provinciale  18  ottobre 1995, n. 20, recante
          «Organi collegiali delle istituzioni scolastiche»

   1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale 18 ottobre 1995,
n. 20, e' cosi' sostituito:
   «3. Il consiglio di istituto determina i contributi a carico delle
alunne  e  degli  alunni,  nel  rispetto  dei criteri stabiliti dalla
Giunta  provinciale  per  le  relative  tipologie  e  per il relativo
ammontare massimo.».