Art. 25.
                      Applicazione della legge

   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   2.  Le  disposizioni  dei  capi  II  e  III  relativi  alla scuola
dell'infanzia  e  al primo ciclo di istruzione trovano applicazione a
decorrere dall'anno scolastico 2009/2010.
   3.  Fino  all'approvazione  delle  indicazioni  provinciali di cui
all'art.  15 le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado
sperimentano   le   disposizioni   della   presente  legge  nell'anno
scolastico  2008/2009,  sulla  base  delle deliberazioni della Giunta
provinciale  vigenti  per  l'anno  scolastico 2007/2008 sulla riforma
scolastica.
   4.  La  disciplina  dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 18, relativa alle
scuole  di  musica provinciali, e' applicata in via transitoria anche
ai corsi del conservatorio istituiti secondo l'ordinamento precedente
alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.