Art. 25. Applicazione della legge 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Le disposizioni dei capi II e III relativi alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010. 3. Fino all'approvazione delle indicazioni provinciali di cui all'art. 15 le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado sperimentano le disposizioni della presente legge nell'anno scolastico 2008/2009, sulla base delle deliberazioni della Giunta provinciale vigenti per l'anno scolastico 2007/2008 sulla riforma scolastica. 4. La disciplina dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 18, relativa alle scuole di musica provinciali, e' applicata in via transitoria anche ai corsi del conservatorio istituiti secondo l'ordinamento precedente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.