Art. 26.
                     Abrogazione di disposizioni

   1.  Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
esecuzione   concernenti  la  scuola  dell'infanzia,  previsti  dalla
presente legge, sono abrogati gli articoli da 1 a 17, da 19 a 24, 64,
65,  85,  90, 91, 94, 95 e 96 della legge provinciale 17 agosto 1976,
n. 36, e successive modifiche.
   2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a)  gli  articoli 9 e 12 della legge provinciale 14 gennaio 1982,
n. 2;
    b)  la  legge  provinciale  6  dicembre 1983, n. 48, e successive
modifiche;
    c)  la  legge  provinciale  30 dicembre 1988, n. 64, e successive
modifiche;
    d)  la  legge  provinciale  7  dicembre 1993, n. 25, e successive
modifiche;
    e)  la  legge  provinciale  19  luglio  1994,  n. 2, e successive
modifiche;
    f)  il comma 4 dell'art. 3 e l'art. 22 della legge provinciale 29
giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 16 luglio 2008
                             DURNWALDER