Art. 26. Abrogazione di disposizioni 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione concernenti la scuola dell'infanzia, previsti dalla presente legge, sono abrogati gli articoli da 1 a 17, da 19 a 24, 64, 65, 85, 90, 91, 94, 95 e 96 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche. 2. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 9 e 12 della legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2; b) la legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, e successive modifiche; c) la legge provinciale 30 dicembre 1988, n. 64, e successive modifiche; d) la legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25, e successive modifiche; e) la legge provinciale 19 luglio 1994, n. 2, e successive modifiche; f) il comma 4 dell'art. 3 e l'art. 22 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 16 luglio 2008 DURNWALDER