Art. 3.
               Programmazione dell'attivita' educativa

   1.   La   Giunta  provinciale,  sentito  il  Consiglio  scolastico
provinciale,  definisce  le  indicazioni  provinciali per l'attivita'
educativa  della  scuola  dell'infanzia,  con particolare riferimento
agli  obiettivi  generali del processo educativo e formativo, nonche'
per la documentazione dei processi di apprendimento.
   2.  Ogni  circolo  di  scuola  dell'infanzia  predispone,  con  la
partecipazione  di  tutte  le  sue  componenti,  il  proprio progetto
educativo-formativo.  Il progetto educativo-formativo e' coerente con
le  indicazioni  definite  dalla  Giunta  provinciale  e  riflette le
esigenze del contesto del territorio.
   3.  Ogni  singola  scuola  dell'infanzia elabora, sulla base delle
indicazioni  provinciali  e  del  progetto  educativo e formativo del
circolo,  una  propria  programmazione delle attivita' educative e la
illustra alle famiglie.