Art. 3. Programmazione dell'attivita' educativa 1. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale, definisce le indicazioni provinciali per l'attivita' educativa della scuola dell'infanzia, con particolare riferimento agli obiettivi generali del processo educativo e formativo, nonche' per la documentazione dei processi di apprendimento. 2. Ogni circolo di scuola dell'infanzia predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il proprio progetto educativo-formativo. Il progetto educativo-formativo e' coerente con le indicazioni definite dalla Giunta provinciale e riflette le esigenze del contesto del territorio. 3. Ogni singola scuola dell'infanzia elabora, sulla base delle indicazioni provinciali e del progetto educativo e formativo del circolo, una propria programmazione delle attivita' educative e la illustra alle famiglie.