Art. 4.
            Autonomia dei circoli di scuola dell'infanzia

   1. Ai circoli di scuola dell'infanzia e' riconosciuta personalita'
giuridica   ed  autonomia  organizzativa,  didattica,  di  ricerca  e
sperimentazione,    finanziaria    e   amministrativa.   I   principi
dell'autonomia  di  cui alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12,
trovano applicazione anche per i circoli di scuola dell'infanzia, nel
rispetto  delle seguenti disposizioni. Le modalita' e le altre regole
dettagliate  dell'autonomia  dei circoli di scuola dell'infanzia sono
determinate con regolamento di esecuzione.
   2. Al circolo di scuola dell'infanzia e' preposta una direttrice o
preposto  un  direttore,  cui  sono  attribuite  le competenze di cui
all'art.  13  della  legge  provinciale  29  giugno  2000,  n.  12, e
successive modifiche.
   3. Le direttrici e i direttori dei circoli di scuola dell'infanzia
in  possesso  del  diploma  di  laurea  magistrale  o  equivalente  e
dell'attestato  di conoscenza delle lingue tedesca e italiana, ovvero
tedesca,  italiana  e  ladina  riferito  al  diploma di laurea, hanno
titolo ad essere preposti a dirigere istituti scolastici comprensivi.
Le  dirigenti  e i dirigenti scolastici del primo ciclo di istruzione
hanno titolo ad essere preposti ai circoli di scuola dell'infanzia.
   4.   Su  proposta  dell'intendente  scolastica  o  dell'intendente
scolastico  competente  la  Giunta provinciale nomina le ispettrici e
gli ispettori per le scuole dell'infanzia dei tre gruppi linguistici.
Le  ispettrici  e gli ispettori supportano l'autonomia dei circoli di
scuola   dell'infanzia  secondo  le  disposizioni  provinciali  e  le
previsioni  contrattuali  in  materia  e  promuovono  lo scambio e la
collaborazione  fra  i circoli di scuola dell'infanzia e gli istituti
comprensivi.