Art. 5. Piano di distribuzione territoriale dei circoli di scuola dell'infanzia ed istituzione delle scuole dell'infanzia 1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali dei circoli di scuola dell'infanzia ha la finalita' di garantire ai circoli stessi l'efficace esercizio dell'autonomia e l'adempimento del loro compito formativo. Nel quadro di una programmazione volta ad agevolare il diritto alla frequenza della scuola dell'infan zia attraverso una distribuzione efficace dell'offerta formativa sul territorio, il dimensionamento dei circoli di scuola dell'infanzia e' finalizzato a dare ad essi stabilita' nel tempo e ad assicurare la necessaria capacita' di confronto e interazione con la comunita' locale. 2. Sulla base di una programmazione pluriennale la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative, definisce i criteri per le dimensioni dei circoli di scuola dell'infanzia ed approva il relativo piano di distribuzione su basi territoriali omogenee, tenuto conto della consistenza demografica di ciascun gruppo linguistico con le sue peculiari caratteristiche ed esigenze socio-culturali. 3. Ai fini dell'elaborazione del piano di distribuzione territoriale dei circoli di scuola dell'infanzia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12. 4. La Giunta provinciale provvede all'istituzione delle scuole dell'infanzia e ne dispone, con il piano di distribuzione territoriale, l'assegnazione al circolo di scuola dell'infanzia competente per territorio ovvero ad un istituto scolastico comprensivo.