Art. 5.
Piano   di   distribuzione   territoriale   dei   circoli  di  scuola
       dell'infanzia ed istituzione delle scuole dell'infanzia

   1.  Il  raggiungimento  delle  dimensioni  ottimali dei circoli di
scuola  dell'infanzia  ha la finalita' di garantire ai circoli stessi
l'efficace  esercizio dell'autonomia e l'adempimento del loro compito
formativo.  Nel  quadro  di  una programmazione volta ad agevolare il
diritto  alla  frequenza  della  scuola dell'infan zia attraverso una
distribuzione  efficace  dell'offerta  formativa  sul  territorio, il
dimensionamento  dei circoli di scuola dell'infanzia e' finalizzato a
dare  ad  essi  stabilita'  nel  tempo  e ad assicurare la necessaria
capacita' di confronto e interazione con la comunita' locale.
   2.   Sulla  base  di  una  programmazione  pluriennale  la  Giunta
provinciale,     sentite    le    organizzazioni    sindacali    piu'
rappresentative, definisce i criteri per le dimensioni dei circoli di
scuola dell'infanzia ed approva il relativo piano di distribuzione su
basi   territoriali   omogenee,   tenuto   conto   della  consistenza
demografica  di  ciascun  gruppo  linguistico  con  le  sue peculiari
caratteristiche ed esigenze socio-culturali.
   3.   Ai   fini   dell'elaborazione   del  piano  di  distribuzione
territoriale  dei  circoli  di  scuola dell'infanzia, si applicano le
disposizioni  di  cui all'art. 3, comma 3, della legge provinciale 29
giugno 2000, n. 12.
   4.  La  Giunta  provinciale  provvede all'istituzione delle scuole
dell'infanzia   e   ne   dispone,   con  il  piano  di  distribuzione
territoriale,  l'assegnazione  al  circolo  di  scuola  dell'infanzia
competente   per   territorio   ovvero   ad  un  istituto  scolastico
comprensivo.