Art. 6.
                 Gestione delle scuole dell'infanzia

   1. La singola scuola dell'infanzia e' costituita, di norma, da non
piu'  di  quattro  sezioni, formate da un numero di bambini e bambine
compreso  tra  14  e  25.  A detti parametri e' possibile derogare in
presenza  di  bambini e bambine in situazione di handicap o-bisognosi
di  specifiche  azioni  didattiche ed educative, e tenuto conto delle
esigenze territoriali come pure di quelle culturali di ciascun gruppo
linguistico.
   2. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali piu'
rappresentative,  stabilisce  sulla base di criteri predeterminati la
dotazione   organica   complessiva   del   personale   delle   scuole
dell'infanzia, compresa quella per le sezioni con orario prolungato e
per le scuole dell'infanzia a tempo pieno.
   3.  Ogni  circolo  di  scuola  dell'infanzia  e'  diretto  da  una
direttrice o un direttore.
   4.  Sulla  base  di  criteri definiti dalla Giunta provinciale, ad
ogni  scuola  dell'infanzia  ovvero  rete  di scuole dell'infanzia e'
preposta    un'insegnante    coordinatrice   ovvero   un   insegnante
coordinatore.  Questi sono esonerati dalla gestione di una sezione di
scuola dell'infanzia.
   5.  Per  ogni  sezione  di  scuola dell'infanzia sono assegnate ed
assegnati   un'insegnante  o  un  insegnante  ed  una  collaboratrice
pedagogica o un collaboratore pedagogico.
   6. Per ciascuna sezione integrata, composta di norma da 15 bambine
e bambini e frequentata da almeno due bambine o bambini in situazione
di  handicap,  sono  assegnati  due  insegnanti,  di cui una o uno in
possesso   del   relativo   titolo   di   specializzazione,   ed  una
collaboratrice pedagogica o un collaboratore pedagogico.
   7.  L'inserimento  di bambine e bambini provenienti da altri Paesi
nonche'  di  bambine  e  bambini  in  situazioni  linguistiche locali
complesse  viene  favorito  attraverso  l'utilizzazione  di personale
aggiuntivo  provvisto di specifiche competenze stabilite dalla Giunta
provinciale.
   8.  Per  ogni  sezione  con  orario  prolungato sono assegnati, di
norma,   aggiuntivamente   un'insegnante   o  un  insegnante  ed  una
collaboratrice pedagogica o un collaboratore pedagogico, tenuto conto
del numero delle bambine e dei bambini.
   9. La Giunta provinciale definisce i criteri per l'assegnazione di
insegnanti  e  collaboratrici  pedagogiche o collaboratori pedagogici
per le supplenze all'interno di ogni circolo di scuola dell'infanzia.
   10.  Il  personale  delle  scuole  dell'infanzia  di cui sia stata
accertata  la  definitiva  inidoneita'  all'attivita'  pedagogica con
bambini  e bambine e' impiegato per compiti amministrativi. L'impiego
avviene in posti del ruolo amministrativo provinciale.
   11.  Alla  gestione  delle scuole dell'infanzia provvede il comune
competente  per  territorio  ovvero  un  consorzio  di comuni. Se una
scuola dell'infanzia rappresenta un bacino di confluenza di bambini e
bambine  provenienti  da  altri comuni, alla sua gestione provvede il
comune  nel  cui  territorio  e'  sita  la  scuola dell'infanzia, con
l'obbligo   per   gli  altri  comuni  di  concorrere  alle  spese  in
proporzione  al  numero  dei  rispettivi  bambini  e delle rispettive
bambine.
   12.  Una  scuola dell'infanzia e' soppressa d'ufficio, qualora sia
frequentata   da   meno  di  cinque  bambine  e  bambini.  La  Giunta
provinciale  decide  sull'eventuale  soppressione, qualora per almeno
due  anni  scolastici  consecutivi il numero delle bambine iscritte e
dei bambini iscritti varii tra cinque e dieci.