Art. 7. Organi del circolo di scuola dell'infanzia 1. I circoli di scuola dell'infanzia hanno i seguenti organi, che concorrono alla gestione dell'offerta formativa: a) la direttrice o il direttore del circolo di scuola dell'infanzia; b) il consiglio di circolo; c) il collegio del personale insegnante nonche' delle collaboratrici pedagogiche e dei collaboratori pedagogici; d) il comitato dei genitori; e) il comitato della singola scuola dell'infanzia; f) il comitato di valutazione. 2. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti la composizione, le attribuzioni, il funzionamento e le elezioni degli organi dei circoli di scuola dell'infanzia. 3. Per gli istituti scolastici comprensivi che comprendono anche la scuola dell'infanzia il regolamento di esecuzione di cui al comma 2 determina altresi' le modalita' di integrazione degli organi collegiali dell'istituzione scolastica con le rappresentanti e i rappresentanti del personale e dei genitori della scuola dell'infanzia.