Art. 7.
             Organi del circolo di scuola dell'infanzia

   1.  I circoli di scuola dell'infanzia hanno i seguenti organi, che
concorrono alla gestione dell'offerta formativa:
    a)   la   direttrice   o  il  direttore  del  circolo  di  scuola
dell'infanzia;
    b) il consiglio di circolo;
    c)   il   collegio   del   personale   insegnante  nonche'  delle
collaboratrici pedagogiche e dei collaboratori pedagogici;
    d) il comitato dei genitori;
    e) il comitato della singola scuola dell'infanzia;
    f) il comitato di valutazione.
   2.  Con  regolamento di esecuzione sono stabiliti la composizione,
le  attribuzioni,  il  funzionamento  e  le elezioni degli organi dei
circoli di scuola dell'infanzia.
   3.  Per  gli istituti scolastici comprensivi che comprendono anche
la  scuola dell'infanzia il regolamento di esecuzione di cui al comma
2  determina  altresi'  le  modalita'  di  integrazione  degli organi
collegiali  dell'istituzione  scolastica  con  le  rappresentanti e i
rappresentanti   del   personale   e   dei   genitori   della  scuola
dell'infanzia.