Art. 8.
              Finanziamento delle scuole dell'infanzia

   1.  Le  spese  di  gestione  delle  scuole  dell'infanzia  sono di
competenza  comunale,  ai  sensi  della  legge Provinciale 16 ottobre
1992,  n.  37,  e  successive modifiche. Gli oneri a carico dell'ente
gestore,  quelli  a carico della provincia e le relative assegnazioni
provinciali  ai  comuni  sono regolati con appositi accordi, ai sensi
delle  vigenti  disposizioni  che  regolano  la  finanza  locale. Gli
accordi  predetti  comprendono anche i criteri per le assegnazioni ai
circoli  di  scuola dell'infanzia, volte a garantire il funzionamento
didattico-amministrativo.
   2.  L'ente gestore della scuola dell'infanzia chiede ai genitori o
a  coloro che ne fanno le veci una retta per concorrere alle spese di
gestione;  la  quota  massima  della retta viene fissata dalla Giunta
provinciale sulla base degli accordi di cui al comma 1.
   3.   Durante   i   periodi   di   interruzione  dell'attivita'  di
insegnamento,  nelle  scuole dell'infanzia la Giunta provinciale puo'
promuovere e finanziare offerte formative aggiuntive.
   4.  Alle  scuole  dell'infanzia  paritarie possono essere concessi
contributi per le spese di personale, di gestione e di funzionamento.