Art. 8. Finanziamento delle scuole dell'infanzia 1. Le spese di gestione delle scuole dell'infanzia sono di competenza comunale, ai sensi della legge Provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche. Gli oneri a carico dell'ente gestore, quelli a carico della provincia e le relative assegnazioni provinciali ai comuni sono regolati con appositi accordi, ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la finanza locale. Gli accordi predetti comprendono anche i criteri per le assegnazioni ai circoli di scuola dell'infanzia, volte a garantire il funzionamento didattico-amministrativo. 2. L'ente gestore della scuola dell'infanzia chiede ai genitori o a coloro che ne fanno le veci una retta per concorrere alle spese di gestione; la quota massima della retta viene fissata dalla Giunta provinciale sulla base degli accordi di cui al comma 1. 3. Durante i periodi di interruzione dell'attivita' di insegnamento, nelle scuole dell'infanzia la Giunta provinciale puo' promuovere e finanziare offerte formative aggiuntive. 4. Alle scuole dell'infanzia paritarie possono essere concessi contributi per le spese di personale, di gestione e di funzionamento.