Art. 4.
                           Rimborso spese

   1.  Alla  liquidazione  e  al rimborso delle spese sostenute dalla
provincia  di Pavia in attuazione delle funzioni di cui all'art. 2 si
provvede  con  decreto del dirigente competente per materia, ai sensi
dell'art. 13 della legge regionale n. 29/2006 e della legge regionale
7 luglio 2008, n. 20 (testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale.